Beato Giacomo Alberione

Opera Omnia

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36. LE PROVINCE, LE DELEGAZIONI REGIONALI E IL LORO GOVERNO*
Articoli: 435-473

NOTE VARIE

Contributi alla Casa generalizia

Ieri sera si è accennato che nel Capitolo generale si stabiliscono i contributi che le province devono mandare alla Casa generalizia per contribuire alle spese generali. In questo si mostra sensibilmente l'amore all'Istituto e alla Casa generalizia, e cioè: contribuire, in quanto è possibile, perché la Casa generalizia possa compiere la sua missione. La Casa generalizia è molto più complicata nella sua attività e anche nei vari uffici che non una provincia. Ora nel Capitolo ultimo1 sopra questo punto non si è deliberato nulla; si è lasciato il contributo alla discrezione e all'affetto delle singole province e delle singole case.
La Casa generalizia - e in questo caso, nominiamo tutta la casa di Roma nel suo complesso - ha dei bisogni particolarissimi. Certamente a tutte le province e anche alle varie case dipendenti direttamente dalla Casa generalizia, piace lo sviluppo, e questo è buono. Ma in primo luogo [è bene] pensare alla casa da cui deve provenire tutto quel che riguarda il progresso della Congregazione, direttamente o indirettamente. La Casa generalizia, la casa di Roma, ha bisogno urgente di una costruzione per il noviziato, per portare un esempio, perché occorre che questo noviziato, così numeroso, venga separato dal rimanente della comunità. E se la formazione delle novizie è più raccolta, appartata, si avrà un frutto molto maggiore e gioverà a tutto l'Istituto. Se partiranno di qua persone ben formate spiritualmente, religiosamente, intellettualmente, apostolicamente se ne avvantaggerà tutto l'Istituto.
Si capisce che ovunque ci sono dei bisogni, è chiaro, ma quando si aiuta la Casa Madre si hanno le promesse del quarto comandamento: «Ascolta tuo padre e tua madre affinché tu abbia le benedizioni di Dio nella tua vita» (cf Sir 3,8). Si vede chiaro, perché chi domina poi sempre le cose e gli andamenti è il Signore. «Date e vi sarà dato» (cf Lc 6,38). Ma abbiamo bisogno di fare questo.... E si può tramandare per un po' di tempo.
È la Superiora generale che ha l'incarico e le grazie per determinare quello che è più urgente nell'Istituto. Poi è così che qualche casa dà abbondantemente, e allora le benedizioni di Dio sono più larghe. Il Signore è come colui che dà a chi dà, e manderà forse più vocazioni, più offerte; vi darà più salute, vi sarà più concordia nella casa o nella provincia; si potranno presentare delle occasioni inaspettate per cui vi saranno più aiuti anche materiali.
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Fiere del libro

Si possono anche appoggiare o partecipare alle fiere del libro? Queste fiere sono sempre più numerose e qualche volta si chiamano fiere del libro, altre volte hanno un altro nome. Se sono ordinate in modo che uno spazio sia riservato a un editore, un altro spazio a un altro editore in maniera tale che anche le Figlie di San Paolo e la Società San Paolo abbiano uno spazio distinto, il partecipare è cosa buona in generale; eccetto che intervengano circostanze e difficoltà speciali che non si possono da qui tutte prevedere.
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Vocazioni adulte

Quest'anno cerchiamo di avviare questa iniziativa delle vocazioni tardive tra la gioventù maschile2. Intendiamo col nome di vocazioni tardive, [giovani] dai venti anni circa in avanti, dai venti ai trenta anni; qualche volta c'è un anticipo e qualche volta invece ci può essere qualche posticipo, secondo le varie circostanze. Ormai in tutte le nazioni, più sviluppate e più grandi, i Vescovi hanno iniziato istituti per le vocazioni tardive. E questo è molto utile. Perché? Perché questi figliuoli quando abbiano vera vocazione, potranno dare un contributo alla Chiesa molto importante, porteranno già un'esperienza. Ma [per] vocazione tardiva non s'intende colui che non ha potuto farsi un posto nella vita, chi non ha iniziativa, neppur per vivere bene lui anche economicamente e sufficientemente. Come potrebbe essere poi una persona utile alla Chiesa, per gli altri, se non ha saputo prevedere per sé? La scelta quindi dovrà essere oculata. Ma per i casi diversi avete già scritto alla Casa generalizia; e allora caso per caso si potrà non soltanto esaminare ma anche dare una risposta. In ogni modo, le vocazioni tardive non è come mandare un ragazzo per gli studi alla Società San Paolo, o come mandare una ragazza che abbia dodici, quattordici anni [dalle Figlie di San Paolo]; si richiede una conoscenza più profonda della persona: le attitudini intellettuali, spirituali, morali, salute, libertà di scelta dello stato, ecc.
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Collaborazione apostolica con gli Istituti secolari

Le Annunziatine potrebbero tenere una libreria? Potrebbero essere impegnate per le biblioteche? Potrebbero servire in una data zona per la raccolta degli abbonamenti? Certo. Vi sono figliuole le quali si trovano in circostanze diverse: se sono tra i diciotto e i ventitre anni, la prima proposta è sempre l'invito alla vita comune religiosa. Vi è però un certo numero [di] figliuole le quali non hanno sufficiente salute per vivere la vita comune, oppure hanno un carattere un po' singolare per cui in comunità si troverebbero male e non porterebbero vantaggio alla comunità stessa. Quando poi hanno passato i ventiquattro anni, si trovano già in circostanze diverse e non vengono, generalmente, accettate da voi. Poi vi sono molte persone a cui l'abito non fa piacere; vi sono persone che hanno già legami nella vita: a venticinque-trent'anni hanno già avviato un apostolato per cui daranno più gloria a Dio e faranno più merito a vivere la vita consecrata nel mondo. Tutte queste persone, o altre che hanno dovuto tardare a rivolgersi a un Istituto, dopo i venticinque-ventotto anni, perché hanno dovuto assistere la mamma che era sola, malata finché è passata all'eterno riposo. Ecco, occorre distinguere molto: quando c'è la vocazione che è adatta per l'Istituto religioso in vita comune e quando c'è la vocazione alla consecrazione della vita in Istituti secolari, impiegando il tempo libero nell'apostolato che vorranno scegliersi. L'apostolato è diverso: ognuna può scegliere il suo apostolato. E l'apostolato che scelgono non è a carico del centro, della direzione dell'Istituto, è a carico e responsabilità della persona stessa che vi si dedica ed essa ne risponde.
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Vedo, per esempio, che i Gabrielini fanno bene e fanno loro nella libreria di Torino. Certamente hanno dovuto fare un tirocinio perché non erano avviati verso questo apostolato. Parlando, ho detto, di librerie per le Annunziatine, occorre legarle a voi, poiché servono come un punto avanzato di propaganda. Parlo specialmente delle nazioni molto sviluppate. Non potendo voi arrivare a tutte le città, non potendo arrivare alle città di media grandezza, perché in generale voi fate bene a rivolgervi alle città più grandi, allora [le Annunziatine] potrebbero tenere come un deposito [nelle] città di media grandezza. E sempre un po' in dipendenza per quanto [riguarda] l'apostolato, e collaborazione. Del resto questo viene già promosso da altri anche attualmente in qualche nazione, e non solo in una nazione.
In tutto questo ci vuole molto tatto; bisogna guardare molte cose e si potrà procedere solo se si sa sicuramente che la persona è veramente buona sotto ogni aspetto e che è capace di quel compito, di quell'apostolato, e se questa cosa viene già approvata dalla Casa generalizia; se la persona è già arrivata alla professione dei voti, perché anche le Annunziatine fanno il noviziato, diverso certo dal vostro e fanno i loro voti, dopo due anni generalmente e a suo tempo arrivano alla professione perpetua.
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LE PROVINCE E IL LORO GOVERNO

Dovremmo ora fermarci sulla provincia3 cioè dall'articolo 4354 in avanti. Perché si istituisce una provincia? Che cosa ci vuole per l'istituzione di una nuova provincia?

Art. 435. Quando in una regione la Congregazione dà prova di costituzione solida e vitale quanto alle persone, alle case, alle opere di apostolato e allo stato economico, in modo che non solo è sufficiente a se stessa, ma può anche maggiormente propagarsi, la Superiora generale con il suo Consiglio può proporre alla Sede Apostolica che sia canonicamente eretta una provincia.

Vuol dire che se in quella regione la Congregazione si è così sviluppata che non solo provvede il personale per sé, ma può anche averne in esuberanza e mandarne altrove per dilatare la Congregazione e quindi formare nuove case, allora è arrivato il momento opportuno [per costituire una provincia].

Art. 436. Per la erezione canonica di una provincia si richiede che vi siano almeno quattro case formate con almeno cinquanta professe; né si devono erigere più province nella stessa regione, se non per motivo di lingua diversa o per un'altra causa grave. Tuttavia la provincia eretta in una regione, può comprendere una casa o anche più case erette o che si erigeranno in una regione vicina, se quivi non è ancora stata costituita una provincia. Le singole case non appartenenti ad alcuna provincia, dipendono immediatamente per ogni cosa dalla Superiora generale, salvo il diritto di costituire una delegazione regionale a norma degli art. 467-473.
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In qualche luogo5 si è costituita la provincia senza essere ancora arrivate a cinquanta professe; però si vedeva, nel complesso, che si poteva ragionevolmente sperare che non [si] tardasse molto a raggiungere tale numero.
In una nazione, generalmente, non erigere più province. Le province in generale seguono la lingua e cioè vi sarà una provincia dove si parla una [stessa] lingua, e [poiché] tutta la nazione parla la medesima lingua, allora la provincia può abbracciare tutte le case di quella nazione. Se invece parlassimo di altre nazioni non sarebbe così. Nell'India, [ad esempio], vi sono varie lingue; tuttavia per ora non basterebbe neppure da sé a formare una provincia6, ma è unita ad altre regioni.
Tutto quello che riguarda l'erezione, mutamenti o soppressione di una provincia, dipende sempre dalla Superiora generale e spetta poi esclusivamente alla Santa Sede dare il permesso.
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La Superiora provinciale e il suo Consiglio

Abbiamo poi dall'articolo 439 al 442 [tutto] quello che si riferisce alla Superiora provinciale.

Art. 439 La Superiora provinciale viene nominata dalla Superiora generale con voto deliberativo del suo Consiglio. È costituita nel suo ufficio per sei anni, e può essere nominata per un secondo sessennio; ma non immediatamente per un terzo nella stessa provincia. Sono inabili all'ufficio di Superiora provinciale quelle che non hanno professato da almeno dieci anni nella Congregazione, quelle che non sono nate da matrimonio legittimo e quelle che non hanno compiuto ancora i trenta anni di età.
Art. 440. Non potendo la Superiora generale promuovere efficacemente il bene dell'intera Congregazione, se non è coadiuvata dalla solerte e unanime opera delle provinciali, bisogna usare molta cura perché a questo ufficio vengano designate persone degne e idonee.
Art. 441. La Superiora provinciale, non come dominatrice, ma con fortezza e sincera carità materna, più con l'esempio che con le parole, diriga le suore alla perfezione. Perciò si applichi sollecitamente al dovere; promuova con ogni impegno le opere di apostolato, il progresso spirituale, intellettuale, morale ed economico di tutta la provincia; sia sinceramente devota alla Congregazione e alla Superiora generale e sempre agisca in buona armonia con lei.
Art. 442. La Superiora provinciale legittimamente nominata ha potestà su tutta la provincia, sulle sue case e le singole religiose, a norma delle Costituzioni e sotto la dipendenza della Superiora generale. Permetta che le Superiore locali esercitino la propria autorità, quantunque debba vigilare che ognuna attenda sinceramente e con diligenza ai propri doveri, e che le Costituzioni siano fedelmente osservate.

La superiora provinciale deve ogni anno visitare le case (cf art. 443). Deve, secondo l'articolo 444, avere quattro consigliere: «Tutte sono nominate per sei anni dalla Superiora generale con il consenso del suo Consiglio. Esse scadono dall'ufficio insieme alla Superiora provinciale». Inoltre [deve avere] l'economa: «L'economa provinciale può essere scelta fra le consigliere stesse». E la Superiora provinciale designa anche la segretaria (cf art. 445).
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Uffici della Superiora provinciale

Gli uffici che ha la Superiora provinciale risultano dall'articolo 4497.

Art. 449. La Superiora provinciale, con voto deliberativo del suo Consiglio decide quanto segue, cioè:
1. Ammette al noviziato.
2. Presenta alla Superiora generale le professe da dimettersi, sia temporanee che perpetue.
3. Presenta le novizie da ammettersi alla prima professione8.
4. Presenta le Superiore locali, le loro consigliere, le econome locali, la maestra delle novizie, la maestra delle professe di voti temporanei, le insegnanti degli studi superiori di cui negli articoli 242-250.
5. Presenta le suore da deputarsi all'ufficio di rivedere i libri.
6. Nomina la maestra delle aspiranti e postulanti9.
7. Approva i conti della provincia e delle singole case.
8. Designa il luogo del Capitolo provinciale.
9. Giudica su nuove case da fondarsi nella provincia; però, dopo avere esaminato tutto e deliberato assieme al suo Consiglio, espone il suo parere e quello delle consigliere, spiegandone i motivi, alla Superiora generale, alla quale soltanto spetta decidere la fondazione di nuove case. Lo stesso modo di procedere osserva per le case che si dovessero sopprimere.
10. Determina, dopo aver ottenuto il consenso della Superiora generale col suo Consiglio, quale contributo le singole case, in circostanze straordinarie, devono versare alla casa provinciale per le necessità comuni della provincia.
11. Contrae debiti e altre obbligazioni e impegna i beni della provincia, salve sempre le norme del diritto comune e, se fosse necessario, il permesso della Superiora generale a norma dell'art. 368.
12. Approva i contratti e le spese straordinarie delle case, salva sempre la licenza della Superiora generale a norma dell'art. 368.
13. Decide gli altri affari di maggior importanza che deve trattare con la Superiora generale, oppure con l'autorità ecclesiastica o civile.

In tutto questo è necessario il consenso del Consiglio al completo e cioè, in caso che una [consigliera] sia assente, verrà supplita provvisoriamente da un'altra suora (cf art. 450).

Art. 452. La prima consigliera tiene le veci della Superiora provinciale assente, impedita o defunta […].
Art. 453. Alla fine di ogni anno, la Superiora provinciale deve compilare una regolare e completa relazione sullo stato personale, disciplinare, economico, nonché sugli studi e le opere di apostolato di tutta la provincia. Questa relazione deve trasmetterla alla Superiora generale, dopo che essa e il suo Consiglio l'hanno verificata e approvata.

La Superiora generale, a sua volta, ogni cinque anni presenta la relazione dell'Istituto alla Santa Sede (cf art. 388).
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Il Capitolo provinciale

Il Capitolo provinciale quand'è che si deve tenere? Quando c'è da eleggere la Superiora generale. Ogni volta che c'è da eleggere la Superiora generale è necessario che venga premesso il Capitolo provinciale, il quale ha i suoi fini, e cioè di eleggere le persone che dovranno andare al Capitolo generale (cf art. 454).

Art. 456. Sono membri del Capitolo provinciale:
1. La Superiora provinciale, le consigliere, la segretaria e l'economa provinciale.
2. Le Superiore delle case maggiori, cioè che hanno almeno diciotto professe.
3. Una suora delegata, eletta legittimamente, per ogni casa maggiore, a norma degli art. 457-459; e due delegate per ogni riunione di case minori, che non hanno cioè diciotto professe, elette legittimamente a norma degli articoli 460-461.

Il Capitolo provinciale si svolge un po' al modo del Capitolo generale, e cioè: si eleggono le delegate10 al Capitolo generale. Le elezioni si fanno in un modo simile alle elezioni del Capitolo generale (cf art. 463). Dopo le elezioni, il Capitolo provinciale può occuparsi degli affari maggiori della provincia (cf art. 465). E, dopo aver esaminato quanto è necessario riferire al Capitolo generale, per scritto, [in modo] chiaro, lo si trasmetterà.

Art. 466. Ciascuna delle elettrici può comunicare alle delegate elette, sia a voce che per iscritto, tutto quello che, per il bene della Congregazione, nel Signore crede opportuno riferire al Capitolo generale. Le delegate non possono ricusare tale commissione, sebbene non siano tenute a sostenere le questioni loro proposte.

Quando poi il Capitolo provinciale si chiude perché ha finito il suo compito, allora la segretaria deve mettere tutto per iscritto e riferire fedelmente al Capitolo generale, cioè alla Superiora generale o alla sua vicaria, perché si sappia sia chi interviene e sia le cose che si desidera vengano trattate.
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DELEGAZIONI REGIONALI11

Vi sono le case direttamente soggette alla Casa generalizia e vi sono le province; in mezzo ci stanno le delegazioni regionali. La delegazione è stabilita per una casa o un gruppo di case che sono avviate al grado di provincia. Tuttavia mancano ancora delle condizioni che si devono realizzare prima di arrivare a tale decisione.
La delegazione, come già avete sentito, viene stabilita dalla Superiora generale col suo Consiglio, e la delegata ha quegli incarichi che risultano dalla lettera di nomina, con la descrizione degli incarichi, di quanto dovrà fare.

Art. 468. In una regione che non abbia ancora i requisiti per l'erezione di una provincia, la Superiora generale, con il consenso del Consiglio, può costituire una Superiora regionale a cui sono delegate quelle facoltà che la stessa Superiora generale col suo Consiglio avranno ritenuto opportuno.
Art. 469. La Superiora regionale delegata può contemporaneamente essere anche Superiora locale. Le facoltà delegatele per il governo della regione le esercita da sola, oppure con l'aiuto di due consigliere, secondo quello che è stabilito nelle lettere di delegazione.

[Nella delegazione], se occorre, si può erigere il noviziato con il permesso della Santa Sede (cf art. 470). In qualche luogo, perché il noviziato abbia più facilmente un complesso di locali più appartati, più adatti al noviziato, e perché il noviziato sia più numeroso, e si possano prevedere e provvedere maestre già preparate, talvolta conviene unire i noviziati, affinché unendoli saranno più robusti e vi sarà anche una santa emulazione. E vi sarà quella separazione conveniente.

Art. 471. Se nella regione vi sono almeno due case, la Superiora regionale ha il diritto di intervenire al Capitolo generale. Se poi nella Regione vi fossero almeno trenta professe, deve essere deputata anche un'altra suora che intervenga al Capitolo, come delegata, assieme alla Superiora regionale.

Nell'articolo 472 [si] dice come dev'essere eletta questa delegata; anche l'elezione di questa delegata viene fatta sul modello delle altre elezioni delle delegate provinciali oppure generali.

Art. 473. Ciascuna delle suore nella regione può comunicare alle delegate ogni cosa che, per il bene della Congregazione, ritenga doversi riferire al Capitolo generale, come è stato detto all'art. 466, parlando delle delegate provinciali.
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Conclusione

Tutto questo non è facile tenerlo a memoria, ma siccome avviene abbastanza raramente, allora quando occorrerà si consulteranno le Costituzioni, si leggeranno in pubblico e si faranno le cose fedelmente, seriamente, secondo la gravità della cosa. E il Signore benedirà quando vi è retta intenzione e si evitano tendenze partigiane. Ognuna deve essere libera per esprimere il suo parere ed esprimerlo validamente; ed esprimerlo dove bisogna esprimerlo: non in ricreazione o così, in conversazione comune, ma nei tempi, nel modo e davanti alle persone innanzi a cui va espresso. E sebbene queste cose avvengano piuttosto raramente, tuttavia le conseguenze sono poi molte, perché si tratterà del progresso dell'Istituto, perché le deliberazioni prese devono poi essere applicate, e dalle applicazioni fatte bene e dalla saggezza delle disposizioni si ha certamente un vantaggio. Amare l'Istituto, ecco, amarlo tanto!
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* 36. Ariccia, 2 giugno 1961. Reg. A6/an 123a = ac 193b.Il titolo della registrazione è “Le Province e il loro governo”.

1 È il Capitolo celebrato dal 4 all'8 maggio 1957. In realtà in quel breve Capitolo ordinario, che rielesse Maestra Tecla Merlo a Superiora generale per altri 12 anni, si parlò anche del contributo, decisione che andò ad effetto nel 1959. Maestra Tecla infatti il 2 febbraio 1959 scrisse una circolare in cui si dice: «Come si era deciso nel Capitolo intendiamo stabilire dal 1° gennaio in poi, il contributo a tutte le Case per Roma: contributo per la formazione del personale, per gli studi e per le opere… Perciò è parso bene stabilire un contributo corrispondente a L. 5000 al mese per ogni persona che vi è nella casa. Se ci sono malate che devono essere curate e non possono lavorare, queste sono esenti dal contributo» (VPC 228).

2 Cf SP, 2 [1961] 1-3. È un ampio articolo dal titolo: Vocazioni tardive per la vita religioso-sacerdotale nella P.S.S.P. Tratta dell'importanza, dei criteri di scelta, età, ecc. La sede di questo vocazionario era la casa di Albano, via IV novembre.

3 La suddivisione della Congregazione in province risale al 1959. Inoltrata la domanda alla Santa Sede, fu concessa l'autorizzazione con rescritto del 24 marzo 1959, Prot. N. 15407/59. Furono allora costituite sei province e sei delegazioni regionali (cf VPC 230; C. Martini, Figlie di San Paolo, ed. cit., pp. 304-305).

4 La voce dice erroneamente: «434».

5 La voce cerca la parola e poi dice: «casa».

6 La provincia dell'India fu costituita il 20 marzo 1965.

7 A questo punto il Fondatore anticipa una norma dell'articolo 450 che riprende in modo più chiaro al termine dell'elenco dei voti deliberativi. Di questi ne legge solo alcuni; per maggior chiarezza si sono riportati tutti.

8 La voce specifica: «le presenta alla Superiora generale perché è la Superiora generale che fa le ammissioni col suo Consiglio».

9 La voce specifica: «non la maestra delle novizie», essendo questa nominata dalla Superiora generale (cf art. 385.9).

10 La voce dice: «quelle che devono essere presenti».

11 Gli articoli riguardanti le delegazioni regionali sono letti e commentati all'inizio dell'istruzione 37: sono stati inseriti qui, prima della conclusione, per l'unità del tema. La voce si introduce con la frase seguente: «Vedere la precedenza sopra le altre necessità: o di una Provincia o di case particolari. Tutti lo comprendono questo… È vantaggio generale».