33. IL GOVERNO GENERALE - I*
Articoli: 331-386
Orientamenti al termine degli Esercizi
Gli ultimi giorni degli Esercizi spirituali, ancora cinque, sono tra i più importanti, perché si tratta di: 1) preparare definitivamente propositi e programma; 2) impegnarsi in abbondante preghiera per poter mantenere quello che il Signore ci ha fatto conoscere di utile o necessario per la nostra santificazione; 3) col programma orientare bene la vita di attività apostolica, la vita religiosa nell'interno, nelle relazioni cioè con le Superiore, con le uguali, con le più giovani, e poi tutto quel che riguarda il proprio ufficio e ciò che è attività nostra.
Preparare, e perciò il raccoglimento. Raccoglimento esteriore e raccoglimento interiore. Esteriore: guardarsi dalle conversazioni inutili, dallo scrivere lettere, dal tenere qualche relazione particolare fuori di quelle che servono ad assicurare il frutto del corso di Esercizi. Ma anche raccoglimento interno: tenere raccolta la mente, raccolto il cuore. Un oggetto solo: Dio. Tenere e contenere le nostre varie tendenze, comprese le curiosità, e poi la fantasia, la memoria, l'immaginativa, ecc. Si possono anche suggerire alcune mortificazioni, ma se si fanno bene queste, già ci si assicura la grazia del Signore e la continuazione della luce di Dio.
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CAPITOLO GENERALE
Dobbiamo parlare del Capitolo generale, dell'elezione della Superiora generale e della funzione sia della Superiora generale come della vicaria, delle consigliere, della tesoriera cioè l'economa generale, e della segretaria generale.
In primo luogo [trattiamo] del Capitolo. Questo capitolo [del governo] contiene vari articoli. Il Capitolo si fa raramente e allora non si può essere sicuri di ricordare quel che si è letto negli Esercizi. Leggerlo, tuttavia quando si tratterà di applicarlo, allora potrà essere spiegato nelle singole case dalla maestra che è preposta.
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Convocazione
Art. 331. Il Capitolo generale della Pia Società Figlie di San Paolo è l'adunanza delle suore convocate a norma delle presenti Costituzioni, per procedere autorevolmente alle elezioni della Superiora generale, delle consigliere, della segretaria e dell'economa generale, e per trattare le cose generali e più importanti della Congregazione. Esso si deve stimare mezzo efficace anche per mantenere e rinforzare l'unità di pensiero, di azione e di cuore fra i membri della Congregazione.
Il Capitolo generale quando deve essere tenuto? Quando scade la Superiora (cf art. 332) perché ha finito i suoi dodici anni di ufficio, oppure perché cessa dal suo ufficio per altra ragione come per malattia grave. E allora il Capitolo, se si fa alla scadenza dell'ufficio [della Superiora generale], quindi ogni dodici anni, si chiama Capitolo ordinario; se si fa per la morte, per la rinuncia o deposizione della Superiora generale, allora il Capitolo è detto straordinario. Tuttavia:
Art. 332. […] Però passati sei anni dall'elezione, la Superiora generale convoca tutte le Superiore provinciali e regionali per trattare, assieme alle officiali della Curia generalizia, le cose di maggiore importanza.
Questo è anche di tanta importanza perché i tempi attuali camminano con una celerità maggiore, non perché gli orologi abbrevino le ore, ma per quel che avviene nelle ore e negli anni. In breve tempo l'apostolato nostro è venuto ad applicarsi a cose che non erano ancora ben pensate prima. Certamente, in generale, non si pensava [ancora] alla televisione fuorché a qualche esperimento. Quando andavo a scuola di fisica nel 1902-1903, si diceva, ci insegnavano che l'uomo non arriverà mai a volare. Adesso?! Vuol dire che i tempi accelerano non la durata delle ore, ma l'attività e il progresso, lo studio.
Se si volesse radunare il Capitolo oltre le circostanze dette, si dovrebbe chiedere l'indulto apostolico ossia il permesso alla Santa Sede (cf art. 333).
E la Superiora generale, in caso non vi fosse la Superiora generale lo fa la vicaria generale, invita a intervenire al Capitolo e determina il luogo e il giorno in cui deve avere inizio (cf art. 334).
Art. 335. La convocazione del Capitolo si fa con l'invio di lettere dirette a tutte le singole case, in cui è indicato il giorno e il luogo dove sarà celebrato, ed elencate quelle che hanno il diritto di intervenire, sia per ufficio che per delegazione. Inoltre si prescrivano le preghiere per il felice esito del Capitolo.
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Quindi avete i membri del Capitolo nell'articolo 336. Poi le disposizioni dell'articolo 337.
Art. 336. Sono membri del Capitolo generale:
1. La Superiora generale.
2. Le Consigliere generali.
3. La Segretaria generale.
4. L'Economa generale.
5. Le ex - Superiore generali.
6. Le Superiore provinciali.
7. Le Superiore regionali.
8. Due delegate per ogni provincia, o tre delegate se la provincia ha almeno cento professe, elette a norma dell'art. 463.
9. Una delegata per ogni regione di almeno trenta professe, eletta a norma dell'art. 472.
10. Una delegata delle case immediatamente soggette alla Superiora generale, eletta a norma dell'art. 338.
Art. 337. La Superiora generale, le consigliere, la segretaria e l'economa generale continuano ad essere membri di quel Capitolo convocato, anche se non vengono rielette al rispettivo ufficio.
Art. 338. Le case immediatamente soggette alla Superiora generale, per l'elezione di una delegata al Capitolo generale, formano un gruppo unico in cui hanno voce attiva tutte le professe, e voce passiva solo le professe di voti perpetui. Nella elezione di questa delegata si osservino le norme stabilite nell'articolo 472, per l'elezione delle delegate delle regioni.
Queste particolarità si leggeranno quando occorrerà.
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Norme da osservarsi nelle elezioni
Vi sono norme da osservarsi in tutte le elezioni. L'articolo 342 presenta le condizioni perché il voto sia valido. Il voto deve essere:
1) «Libero». «È invalido se l'elettrice con grave timore e inganno…, è stata indotta a eleggere una persona...». È invalido il voto dato a se stessa, se si viene a scoprire, si capisce: perché se sono trenta elettrici e i voti per la nuova superiora sono trenta, è segno che una ha dato il voto a se stessa.
2) «Certo» cioè chiaramente determinato, «con chiara designazione sia della persona eletta che dell'ufficio a cui la persona è scelta».
3) «Determinato». Non dire: Nomino la tale e se non riesce la tale, penso di votare per l'altra. Dà un nome e basta, senza spiegazione.
4) Il voto dev'essere «assoluto».
5) Il voto dev'essere «segreto».
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Che cosa si fa prima del Capitolo? Prima di iniziare le sessioni, almeno tre giorni di Esercizi, e poi la Messa dello Spirito Santo. Tre giorni è il minimo, regolarmente le capitolari fanno bene a fare subito gli Esercizi intieri e per quell'anno sarà sufficiente. Prima ci sono le relazioni, poi si viene alla elezione, come descritto nell'articolo 347 e 348.
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Elezione della Superiora generale
Art. 347. La Superiora generale viene eletta per un periodo di dodici anni.
Art. 348. Affinché sia eliminata ogni difficoltà o confusione, prima di procedere all'elezione, il preside farà l'appello delle suore che hanno il diritto di intervenire con suffragio al Capitolo generale. Le presenti risponderanno al loro nome con chiara voce: «presente».
Si premette l'appello per essere sicuri di quante sono presenti e che i voti non siano né più né meno del numero delle suore che sono presenti. Poi si nominano le scrutatrici, si nomina chi ha da fare la relazione sul Capitolo, e poi si fanno le elezioni. E secondo che l'elezione troverà subito il concorde consenso della maggior parte, cioè maggioranza assoluta, allora l'elezione è fatta; altrimenti vengono altre elezioni successive. Alla quarta poi vi sono condizioni particolari (cf art. 350).
E quando l'elezione è fatta, secondo l'articolo 355, il preside fa la determinazione e cioè dichiara chi è stata nominata Superiora generale. Da quel momento la nuova Superiora generale prende la direzione anche del Capitolo stesso e quindi entra in pieno nel suo ufficio.
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Elezione delle consigliere, segretaria, economa
Si devono [quindi] eleggere le consigliere, la segretaria e l'economa generale. È meno difficile questa elezione, e deve essere pure modellata sulla elezione della Superiora generale. Le consigliere, la segretaria, l'economa generale accompagnano sempre la Superiora generale, cioè come la Superiora generale sono elette per dodici anni. Se venisse a mancare la Superiora generale, esse scadono dal loro ufficio (cf art. 359-363). E se una delle consigliere generali venisse a mancare, chi succede viene eletta dalla Superiora generale con le rimanenti consigliere (cf art. 395).
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Argomenti da trattarsi in Capitolo
Il Capitolo non si ferma alla nomina della Superiora generale e delle officiali generali. Generalmente tratta anche di quello che sono i maggior bisogni della Congregazione. In questi casi vi è da seguire sempre l'ordine: provvidenze per la parte spirituale, provvidenze per la parte intellettuale, provvidenze per la parte apostolica, provvidenze per la parte umano-economica. E cioè si passano in rassegna le necessità maggiori dell'Istituto e anche si fa lo spoglio delle proposte che venissero mandate al Capitolo. Per esempio: qualche suora domanda che si tratti l'argomento dell'età delle accettazioni, e può essere che in una nazione si faccia la proposta di accettare [le aspiranti] più presto, mentre vi è già un indirizzo generale precedente circa l'età in cui devono essere accettate. Infine c'è sempre il Diritto canonico che dà delle norme. Vi sono poi ancora alcune cose particolari sugli studi oppure sull'apostolato. L'apostolato, essendo l'occupazione maggiore riguardante lo zelo, ha bisogno di essere sempre studiato e uniformato ai bisogni e al volgere delle circostanze di tempo, luogo e persone.
Nel Capitolo si determinano i contributi delle Province e delle Regioni per la Casa generalizia, per i bisogni particolari che ha, e si stabilisce la somma che la Superiora generale e le altre superiore maggiori possono spendere senza chiedere il parere al Consiglio; e così parimenti per le superiore locali che non possono spendere a loro agio, con libertà, senza il consenso del consiglio locale o senza la licenza della Superiora maggiore col suo consiglio cioè col permesso della Provinciale. Così altre norme, per esempio, alienazione di beni, relazioni con la Santa Sede, ecc. (cf art. 368).
Non tutto ciò che viene proposto vi è l'obbligo che sia trattato, perché vi sono sempre persone che fanno delle proposte anche strane. Allora le proposte prima vengono esaminate e poi, se fa bisogno, si faranno riesaminare da persone competenti, quindi si vedrà se proporle o no al Capitolo (cf art. 370).
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C'è poi all'articolo 371, una regola che sarebbe bene osservare in tutte le adunanze (Consiglio generalizio, Consiglio provinciale, Consiglio locale): «È vietata ogni disputa». Vi sono persone che non parlano, non dicono, non fanno sentire il loro parere; e vi sono altre che abbondano e sembra vogliano imporre il loro pensiero e se non si accetta, dicono: È inutile…, tanto non siamo ascoltate. E, hai ragione tu o il Consiglio di non ascoltare, di non approvare? Non tutto ciò che viene presentato sarà approvato. Allora, se è vietata ogni disputa, come si fa? Si interroga una per una. È sufficiente che ogni religiosa possa, per ordine, cominciando dalla prima Consigliera, ecc. esprimere il proprio parere in poche parole. Poi, lasci parlare le altre, tutte, una per volta. E se [ci] sarà bisogno, si ritorna da capo, di modo che una per volta dica il proprio parere. Quando la Superiora vede che l'argomento è ormai trattato sotto i vari aspetti, ferma e chiede il voto. Perché il voto possa essere chiaro, si può far così: si vota sulla proposizione su cui si possa dire soltanto il sì o il no (placet, non placet): mi piace, non piace, o il sì o il no che è la stessa cosa, e non si esprimono più dei pareri. «Una risposta semplice, affermativa o negativa e risolvere così la questione con la maggioranza dei voti; a parità di voti, dopo il terzo scrutinio, la Superiora generale può dirimere la questione» (art. 371).
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Nota: come procedere nel voto deliberativo
Se nel Consiglio vi sono determinazioni particolari di ammissioni o non ammissioni, al noviziato, ad esempio, e poi alle professioni temporanee e specialmente alla perpetua, la Superiora generale non vota. Questa è [una] buona regola che la Pia Società San Paolo segue. Se i voti sono tutti uguali, vale quindi ciò che tutte hanno votato; se sono tre contro una, vale il voto delle tre; e se sono due e due; allora la Superiora generale si mette a fare il tre da una parte, e cioè si aggiunge al sì o al no, secondo essa vede bene nella sua maggior luce e dopo aver sentito le varie suore e i vari pareri. Giova sempre che tutto sia ben chiaro e rimanga nell'archivio, da conservarsi.
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LA SUPERIORA GENERALE
L'articolo 375 dice le qualità che deve avere la Superiora generale:
Art. 375. Per il bene della Congregazione è di massima importanza che venga eletta Superiora generale una suora distinta per virtù, intelligenza, senso pratico; piena di carità verso Dio e il prossimo; zelante per il bene della Chiesa; animata da sincero amore verso la Congregazione; prudente e diligente nel disimpegno dei suoi doveri; forte e costante nel superare le difficoltà e condurre a termine le opere intraprese.
L'articolo 376 dice chi non può essere eletta Superiora generale: «Sono inabili quelle che non sono professe da almeno dieci anni nella Congregazione», ecc.; particolarmente se «non hanno compiuto i quarant'anni».
La prima consigliera eletta funziona da vicaria (cf art. 391). La vicaria, con segretaria, ed economa «abbiano la residenza nella casa principale della Congregazione; né possono trasferire altrove stabilmente la loro residenza senza il permesso della Santa Sede ed il voto deliberativo del Consiglio» (cf art. 377).
La Superiora generale governa con l'assistenza del suo Consiglio tutta la Congregazione, a norma del Diritto canonico.
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Art. 378. È compito della Superiora generale, con l'assistenza del suo Consiglio, di governare l'intera Congregazione, a norma del diritto canonico e delle Costituzioni; di procurarne assiduamente il bene con la parola, con l'esempio e con l'opera, cioè provvedendo agli uffici, distribuendo sapientemente gli oneri, promovendo sollecitamente le opere di apostolato, e in modo particolare l'acquisto della perfezione religiosa per mezzo della fedele osservanza delle Costituzioni.
Art. 379. Perché la Congregazione raggiunga pienamente il suo scopo, la Superiora generale, con l'aiuto del suo Consiglio, non soltanto deve vigilare affinché, secondo il fine, il carattere particolare e lo spirito della Congregazione, rettamente, prudentemente, e utilmente si prendano e realmente si usino, per la diffusione della dottrina cattolica i mezzi più celeri ed efficaci che il progresso umano fornisce; ma in questo è anche necessario che ella, con l'iniziativa e con l'esempio, preceda le altre Superiore e così sproni efficacemente alle opere di apostolato, e più sicuramente diriga tutta la Congregazione nell'uso dei mezzi.
Vi è sempre questa insistenza perché è la propaganda che conta. «Con l'iniziativa e con l'esempio [la Superiora generale] preceda le altre superiore e così sproni efficacemente all'apostolato». Così anche per l'amministrazione.
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Art. 381. La Superiora generale […]. Può trasferire le religiose da una casa all'altra, e da un territorio a un altro; e questo, sebbene lo possa fare anche senza il consenso della Superiora maggiore, tuttavia è bene che prima l'avverta. La Superiora generale non può essere Superiora di nessuna casa, neppure di quella generalizia; non può eleggersi una Vicaria, né concedere o togliere la voce attiva o passiva alle suore.
La vicaria è la consigliera principale, quella che fu nominata per prima.
Art. 382. La Superiora generale può ritenere immediatamente soggetta a sé la casa di noviziato della provincia italiana, purché lo stesso noviziato sia eretto in Roma o in altro luogo vicino.
Anche questo è molto saggio perché è più facile che la formazione venga sempre più ispirata ai principi dell'Istituto.
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Forme di partecipazione
Per le cose principali [la Superiora generale] deve rivolgersi al suo Consiglio: qualche volta basta il parere e qualche volta ci vuole il consenso. Quando basta il parere, allora è sufficiente che venga chiesto e poi può deliberare da sé come vede meglio; se invece si richiede il consenso è valida la decisione se le consigliere hanno dato pure il loro voto.
Art. 384. La Superiora generale non può definire da sola tutti gli affari della Congregazione, ma in più cose ha bisogno del consenso del suo Consiglio, o almeno ne deve sentire il parere, oltre il beneplacito apostolico e il consenso dell'Ordinario del luogo, nei vari casi in cui è richiesto dal diritto canonico. Anche in quelle cose che la Superiora generale può decidere da sola, giova sommamente che, almeno nelle cose più gravi, non proceda senza aver udito il suo Consiglio.
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Art. 385. Si richiede il consenso del Consiglio per compiere gli atti seguenti1:
1. Convocare un Capitolo generale fuori dei tempi stabiliti dalle Costituzioni nell'art. 332, previo consenso della Santa Sede.
2. Designare il luogo e il giorno del prossimo Capitolo generale.
3. Provvedere alla nomina di una consigliera generale, della segretaria e dell'economa generale, fuori del tempo del Capitolo generale2.
4. Trasferire la sede della casa generalizia in diversa località, con l'autorizzazione della Santa Sede, a norma dell'art. 377.
5. Delegare una visitatrice che debba fare la visita canonica3 a norma dell'art. 427.
6. Erigere o sopprimere una casa religiosa, o cambiare l'uso già stabilito, con l'autorizzazione dell'Ordinario del luogo, a meno che il cambio prospettato non riguardi che il regime interno o la disciplina religiosa; e con l'autorizzazione della Sacra Congregazione di «Propaganda Fide» se si tratta dell'erezione di una casa religiosa nei paesi soggetti alla medesima.
7. Erigere, designare o trasferire in altro luogo la casa del noviziato, previa l'autorizzazione della Santa Sede.
8. Designare le case degli studi per la preparazione delle suore all'apostolato a norma dell'art. 245.
9. Nominare le superiore provinciali, regionali, locali, la maestra delle novizie, la maestra delle professe di voti temporanei.
10. Nominare quelle che devono rivedere gli scritti a norma dell'art. 266.
11. Ammettere al noviziato, se le candidate avessero qualche impedimento4, come è stabilito negli art. 23, 24.
12. Ammettere le novizie alla prima professione religiosa a norma dell'art. 90.
13. Dimettere una suora dalla Congregazione a norma degli articoli 115-119.
14. Deporre una Superiora prima che sia scaduto il tempo stabilito dalle Costituzioni, come anche per deporre una consigliera generale, previa però la licenza della Santa Sede, a norma dell'art. 396.
15. Stabilire regolamenti particolari, per cause ragionevoli, sia per certe persone che per certe cause5.
16. Approvare il programma degli studi.
17. Approvare il bilancio amministrativo dell'economa generale, secondo le norme stabilite dalle Costituzioni.
18. Autorizzare le spese e vendite, i debiti e obbligazioni, qualora oltrepassino i limiti dell'amministrazione ordinaria, e previo il beneplacito apostolico, a norma del diritto canonico.
19. Investire denaro, o mutare tale investimento.
20. Decidere la fondazione o l'accettazione di una nuova opera.
21. Determinare le condizioni di cui nell'art. 270.
22. Prendere impegni di qualsiasi natura a nome della Congregazione.
23. Erigere province previa licenza della Santa Sede, e costituire delegazioni regionali.
24. Deliberare su cose che sono sottoposte al consenso del Consiglio generale dai sacri canoni o dalle presenti Costituzioni o sono state definite di maggiore importanza dal Capitolo generale.
Se il governo della Casa è sempre illuminato e forte e osserva tutte le prescrizioni del Diritto canonico oppure delle Costituzioni, certamente la Congregazione tutta progredirà.
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Un'avvertenza, è questa: nei primi tempi dell'Istituto qualche volta è avvenuto che si sia fatta qualche eccezione6. Allora non vi erano ancora le Costituzioni né formulate né approvate, formulate in generale, sì, subito; ma nelle particolarità non era possibile perché la Congregazione è come una persona, è una persona morale. Tutti nasciamo bambini: non si nasce adulti, solo Adamo è stato creato adulto. Perciò può essere che qualcuna ora non si accetterebbe più. Non parlo di quel che è fatto, ma voglio dire di non scusarsi perché: Anche quella aveva questo difetto, aveva questa incapacità. Adesso le cose sono diventate regolari. Se prima non vi erano le Costituzioni e non si era ancor soggetti alla Santa Sede e, prima ancora, neppure al vescovo, allora la posizione era diversa. Oggi abbiamo queste leggi che ci regolano e che abbiamo da seguire, sia nell'accettazione, come nella formazione, nella vita quotidiana, nell'apostolato, ecc.
Tuttavia cosa dice la Santa Sede quando sono presentate difficoltà [come questa]: Quella suora ci rende difficile la comunità. La Santa Sede risponderà come deve, e può essere che alle prime osservazioni risponda: Le avete accettate, adesso sopportatele. Pensateci voi. Questo significa che la Congregazione dovrà procedere ogni giorno più, in modo sapiente, retto, conforme ai canoni e secondo le esperienze fatte, e secondo anche le circostanze. Ci sono circostanze di luogo e di tempo. La questione delle non legittime, la questione delle figliuole uniche e magari la madre è anche vedova, e poi anche questioni particolari di regioni... I membri di quella famiglia si saranno convertiti da poco; oppure anche solo la figliuola si è convertita da poco… Ci vuole qui una prudenza speciale. Sempre interrogare la Superiora generale nei casi in cui non vi è ancora un indirizzo formulato, perché si presentano sempre circostanze nuove man mano che passa il tempo. Sia lodato Gesù Cristo.
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* 33. Ariccia, 31 maggio 1961. Reg.: A6/an 122a = ac 192a. Stampato in SdC, pp. 282-295. Il titolo della registrazione è: “Il Capitolo generale”. Gli articoli dal 331 al 386 riguardano il Capitolo generale e parte dei compiti della Superiora generale; parecchi di essi sono dal Fondatore solo accennati.
1 La voce introduce così l'art. 385: «Si richiede il consenso per compiere gli atti seguenti: possiamo leggerne alcuni soltanto: è il 385». In realtà li legge tutti con brevissime puntualizzazioni ai punto 3, 5, 11,15. che si riportano in nota.
2 Il Fondatore commenta: «Cioè quando fosse malata o fosse defunta».
3 Commenta: «Visita canonica che può essere a una provincia, ad alcune case, e può essere la visita canonica generale, a tutte le case».
4 Commenta: «Impedimenti che si possono dispensare in Congregazione; oppure domandarne la dispensa alla Santa Sede, quando questo spetta alla Santa Sede».
5 Commenta: « Esempio: stabilire e formulare il regolamento delle novizie».
6 La voce dice: «accettazione».