Beato Giacomo Alberione

Opera Omnia

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LA BENEFICENZA20

1) Chiederla bene.
2) Usarne bene.
3) Adempiere la volontà degli offerenti.
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A proposito di beneficenza, è utile richiamare alla mente i princìpi fondamentali della Teologia e del Diritto Canonico sull'obbligo di adempiere le così dette «pie volontà» dei fedeli.
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Col nome di «pia volontà» si intende qualunque disposizione di beni temporali, fatta liberamente e gratuitamente, per es. con testamento, donazione, ecc., in favore di cause pie; e si dice appunto pia volontà perché l'offerente intende destinare i suoi beni ad uno scopo pio, cioè di religione, di pietà, o carità cristiana, come per es. avere preghiere speciali, aiutare i poveri, contribuire alla costruzione di una chiesa, aiutare le vocazioni, educare la gioventù, aiutare le missioni, ecc.
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Questa «pia volontà» comprende non solo l'uso dei beni, i quali perciò debbono essere impiegati per lo scopo preciso inteso dall'offerente, ma comprende anche le circostanze legittime che l'offerente ha voluto stabilire, per es. circa il tempo, il modo, il luogo, le persone, ecc.
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La Chiesa, nella sua legislazione, è sempre stata molto chiara ed esplicita riguardo al dovere di adempiere diligentemente, religiosamente, integralmente le pie volontà dei fedeli, né mai permette ai beneficiati e amministratori di mutarle o modificarle di proprio arbitrio.
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Un'istruzione della sacra Congregazione di Propaganda Fide dell'anno 1808: «Lo esige prima di tutto il diritto naturale e divino, lo comandano le leggi canoniche e le stesse leggi civili, lo raccomanda più volte con particolare insistenza il Concilio di Trento, che la volontà dei fedeli, i quali donano o lasciano i loro beni in favore di cause pie, siano con somma diligenza adempiute, usando questi beni precisamente per quegli scopi e secondo le condizioni che i benefattori stessi hanno voluto; e non è in alcun modo lecito destinarli ad altri usi, anche se sembrassero migliori e più utili».
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Il Canone 1514 del Codice di Diritto Canonico prescrive: «Le volontà dei fedeli che donano o lasciano i loro beni in favore di cause pie,... devono essere adempiute con somma diligenza, anche riguardo al modo di amministrarle e di usare i beni stessi».
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Questo Canone ha uno scopo evidentemente pratico, ed un'applicazione molto vasta. In forza di tale prescrizione, tutte le offerte dei fedeli, tutte le contribuzioni di qualsiasi genere, fatte in favore di cause pie, devono essere scrupolosamente e integralmente destinate al fine particolare che l'offerente e il benefattore hanno stabilito, ed a nessuno compete il diritto di destinarle ad altre opere, senza che vi sia manifestata violazione di giustizia.
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Così, per es., le offerte o legati destinati all'obolo di San Pietro, all'Università Cattolica, alle vocazioni ecclesiastiche, alle Missioni, alla costruzione o riparazione di una chiesa, a procurare arredi o vasi sacri per una determinata chiesa, ai poveri in genere o ai poveri di un determinato luogo, ai fanciulli poveri di un istituto in particolare, agli orfani, ecc., queste varie offerte, ripetiamo, devono essere di fatto date alle diverse opere pie; devono essere usate per i fini particolari a cui l'offerente le ha destinate; e non è lecito ai Superiori, agli amministratori o a chi raccoglie le offerte stesse, sottrarre da esse qualche cosa, ritenersele tutte o in parte, spenderle per altri scopi o necessità: chi agisce in questo modo, evidentemente commetterebbe ingiustizia e sarebbe tenuto alla riparazione perché i Superiori, gli economi, chi raccoglie le offerte non sono i proprietari delle offerte stesse, ma i semplici amministratori. Chi però incontrasse delle spese, per es., nel trasmettere le offerte a chi sono destinate, può ritenersi le spese necessarie. Quanto sopra ho detto in materia grave, obbliga gravemente.
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Piccole regole pratiche1) Le offerte che si ricevono per la congregazione devono essere usate per le necessità della congregazione stessa; non possono essere usate per opere estranee, né chi le riceve può servirsene per necessità personali.
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2) Se le offerte sono destinate dai benefattori per uno scopo particolare: per es. la Chiesa alla Regina degli Apostoli, per le case di missione in genere,oppure in particolare per il Giappone, per la Cina, ecc., per le vocazioni in genere, oppure per una giovane aspirante in particolare, per la vestizione di una suora; tali offerte devono essere impiegate per quello scopo, si devono mandare a quella casa, ove è quell'aspirante, quella suora a cui l'offerta è destinata, ecc. Se si chiedono offerte per un'aspirante povera, che in realtà non possa sostenere le spese occorrenti, è necessario che quelle offerte siano destinate a pagare quelle spese che i genitori non hanno la possibilità di pagare; e la medesima aspirante non deve essere affidata a più benefattori.
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3) Non è lecito chiedere offerte per uno scopo determinato: per es. per le missioni, per gli orfani, per i fanciulli o fanciulle povere, per la costruzione di una chiesa, ecc., se in realtà queste opere, questi poveri, questi orfani non li abbiamo o non si ha intenzione di dare le offerte a chi spettano e per cui furono chieste. Le giovani aspiranti, dai 15 anni in avanti, ai fini della beneficenza. non possono essere considerate fanciulle orfane.
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4) Si deve perciò usare attenzione e diligenza particolare anche nel modo di chiedere, sia per mezzo dei periodici o altri scritti, sia a voce: si chieda o per opere o per la necessità della congregazione in generale, ad es. vocazioni povere, buona stampa, o per opere o fini particolari ben determinati, per es. la chiesa o una casa da costruire, la vestizione di una suora, una borsa di studio, ecc.; e secondo l'opera o il fine per cui le offerte sono fatte, vengano anche diligentemente e integralmente destinate.
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5) Se si chiedono o si ricevono offerte per la Pia Società San Paolo, per es. una borsa di studio per un chierico, per un giovane aspirante, per i fanciulli poveri, queste offerte devono essere trasmesse integralmente alla Pia Società San Paolo.
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6) Quando si trasmettono le offerte, si indichi ben chiaro l'offerta e la sua destinazione, affinché possa essere destinata a chi si deve.
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7) L'offerta delle messe da celebrare si deve per giustizia trasmettere integralmente.
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8) E' utile richiamare l'attenzione sulle iscrizioni alle 2000 messe o Cooperatori. Non sono esatte le espressioni: adesioni o iscrizioni all'opera delle 2000 messe. Si tratta invece di chiedere l'offerta per l'iscrizione all'«Unione Cooperatori Apostolato Stampa»: Pia Unione che è approvata dall'Autorità ecclesiastica. Gli iscritti a questa Pia Unione Cooperatori, tra gli altri vantaggi spirituali, hanno pure questo, che è il principale: la partecipazione a sei messe quotidiane che i sacerdoti della Pia Società San Paolo, per debito di riconoscenza, celebrano per tutti gli iscritti all'Unione Cooperatori.
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