Beato Giacomo Alberione

Opera Omnia

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ISTRUZIONE XI
IL CONSIGLIO GENERALE E LE DELEGAZIONI

Nota su Maggiorino Vigolungo

Il Signore ha condotto alla Famiglia Paolina molte anime belle, generose, fedelissime. Tra esse ricordiamo il primo fiore che venne molto presto trapiantato in cielo: Vigolungo Maggiorino. Il giorno 12 dicembre 1961 è stata introdotta la causa di beatificazione nella Curia Vescovile di Alba. Egli può essere considerato, per quanto umanamente si può conoscere, il Savio Domenico della Famiglia Paolina. Soprattutto: una luce interiore nel conoscere ed amare il Signore, un donarsi generosamente in tutti i suoi doveri, una grande delicatezza di coscienza, una visione chiara dell’apostolato della buona stampa.
Ora: leggerne la piccola vita, pregarlo secondo la spiegazione che è stampata sui ricordini, diffonderne la conoscenza, imitarne le virtù.

Un governo democratico

Il Superiore Generale ed il Superiore Provinciale hanno le maggiori responsabilità nella Congregazione, perciò più larghi poteri. Ciascuno secondo la propria posizione.
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Rappresentano il Signore. Ma devono considerare che gli Istituti Religiosi sono Società; in cui si uniscono le forze per raggiungere i due fini: santificazione dei membri ed apostolato-ministero.
Perciò è un governo democratico in cui i membri possono far sentire i loro pensieri per mezzo dei Consiglieri nelle cose di maggior importanza. Ed ha tale importanza il parere dei Consiglieri che in molte cose è del tutto necessario; e sarebbe invalida una decisione senza il loro consenso.
La Chiesa ha un governo di natura tutta particolare; le società, che vivono in essa e ne sono parti, devono modellarsi nel loro pur ristretto governo sopra quella generale.

Il Consiglio generale

In quali casi è necessario il consenso dei Consiglieri perché il Superiore Generale possa operare?
Art. 347. Il Superiore generale ha bisogno del consenso del suo Consiglio:
1. Per designare il luogo del prossimo Capitolo generale e stabilire il giorno in cui deve cominciare.
2. Per indire e convocare, previo il beneplacito apostolico, il Capitolo generale fuori dei tempi stabiliti dalle Costituzioni.
3. Nel caso che qualcuno dei Consiglieri, o il Procuratore, o il Segretario o l’Economo generale cessasse
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dal suo ufficio, per nominare al loro posto un altro, che rimarrà in carica fin al seguente Capitolo generale.
4. Per deputare un visitatore generale.
5. Per trasferire, avuto prima il beneplacito apostolico, la sede del Consiglio generale in un’altra casa.
6. Per erigere o sopprimere una casa religiosa, previa la licenza scritta dell’Ordinario del luogo; anzi, se la casa si deve erigere in luoghi soggetti alla Sacra Congregazione di Propaganda Fide, previo il consenso della medesima Sacra Congregazione.
7. Per erigere una casa di noviziato, o per trasferire il noviziato in un’altra casa, con il permesso della Santa Sede.
8. Per designare le case di studio, sia per la formazione dei chierici che per l’istruzione dei discepoli.
9. Per nominare i Superiori provinciali; similmente il Maestro dei novizi e il suo socio; il Maestro sia dei chierici che dei discepoli; i professori di filosofia e teologia e gli esaminatori per i confessori o per i neo sacerdoti, e i due membri discepoli di cui all’art. 284.
10. Per destinare sodali all’ufficio di censori delle opere da pubblicare.
11. Per ammettere i candidati al noviziato, se hanno qualche impedimento, come è stabilito negli articoli 18-22.
12. Per ammettere i novizi alla prima professione religiosa temporanea.
13. Per ammettere i sodali ai singoli Ordini sacri.
14. Per dimettere i professi di voti temporanei, a
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norma dell’art. 92, e i professi di voti perpetui, a norma dell’art. 96 e seguenti.
15. Per rimuovere, per una grave causa, un membro dall’ufficio prima della scadenza del tempo.
16. Per redigere statuti particolari per certe persone o per una casa, esigendolo una causa ragionevole.
17. Per approvare il metodo degli studi nelle scuole della Società.
18. Per approvare il resoconto dell’amministrazione dell’Economo generale.
19. Per concedere la licenza di fare spese straordinarie ed alienazioni, di contrarre debiti, assumere obbligazioni e, in genere, stipulare contratti; così per definire quanto le singole province e regioni devono conferire all’erario generale per le comuni necessità, secondo le norme emanate dal Capitolo generale, oltre le prescrizioni dei sacri canoni.
20. Per investire denaro o approvare il cambiamento di tale investimento.
21. Per approvare l’amministrazione o l’uso delle donazioni e dei legati, osservando quanto prescrive il can. 533, § 1, n. 3 e § 2 del Codice di Diritto Canonico.
22. Per iniziare od accettare qualche nuova opera, che tuttavia sia contenuta nel fine speciale della Società.
23. Per stabilire le condizioni con cui i membri possono prestare la loro opera, a norma dell’art. 243.
24. Per decidere se si debba ricorrere alla Santa Sede per ottenere la dispensa sui vari impedimenti canonici sia ad entrare in noviziato, che ad ammettere alla professione o a ricevere gli Ordini.
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25. Per erigere province, previa licenza della Santa Sede, e per costituire regioni.
26. Per deliberare su cose che sono sottoposte al consenso del Consiglio generale dai sacri canoni o dalle Costituzioni, o sono state definite di maggior importanza dallo stesso Capitolo.
Perché tutto proceda regolarmente nelle adunanze di Consiglio si seguirà il disposto dell’art. 358:
Art. 358. Ogni Consigliere, cominciando dall’ultimo, esprima umilmente il suo parere e le opportune osservazioni sulle questioni proposte nel Consiglio generale. Se si richiede il consenso, la questione è sottoposta a votazione segreta, e decisa a maggioranza assoluta dei voti; in caso di uguaglianza di voti, nel terzo scrutinio, può dirimerla il Superiore generale.

Le Delegazioni regionali

Sono da considerarsi in secondo luogo le Delegazioni Regionali ed i poteri propri del delegato o Superiore Regionale.
Premessa:
Art. 425. Il giudicare della diffusione della Società in regioni fuori dei confini di qualche provincia è di competenza del Superiore generale col suo Consiglio. Una casa fondata in questo modo è retta, a norma
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del diritto, dal Superiore locale, il quale è immediatamente soggetto al Superiore generale.
Può verificarsi il caso in cui conviene stabilire una Delegazione Regionale, la quale sarà fuori del territorio e giurisdizione di qualsiasi provincia.
Art. 426. In una regione nella quale vi siano almeno due case, finché non si avranno i requisiti per l’erezione di una provincia, il Superiore generale, con il consenso del Consiglio, può costituire un sacerdote come Superiore regionale a cui sono delegate quelle facoltà che lo stesso Superiore generale e il suo Consiglio avranno ritenute opportune.
I poteri dei Superiori Delegati sono in primo luogo quelli segnati dall’atto in cui un sacerdote viene eletto a tale ufficio.
In secondo luogo ha i poteri e doveri segnati nei seguenti articoli delle Costituzioni:
Art. 427. Il Superiore regionale delegato può contemporaneamente essere anche Superiore locale. Le facoltà delegategli per il governo della regione le esercita da solo oppure con l’aiuto di due consiglieri, secondo quello che è stabilito nelle lettere di delegazione.
Art. 428. La Delegazione regionale, col previo permesso dell’Apostolica Sede, può avere un proprio noviziato.
Art. 429. Il Superiore regionale ha il diritto di intervenire al Capitolo generale.
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Si noti tuttavia quanto prescrivono gli articoli 430, 298, 431.
Art. 430. Tutte le case erette fuori del territorio di qualche provincia dipendono immediatamente dal Superiore generale, anche se sono state costituite delegazioni regionali. Quanto ai delegati al Capitolo generale vale il prescritto dell’art. 298.
Art. 298. Le case immediatamente soggette al Superiore generale, per l’elezione dei delegati al Capitolo, formano un unico ceto, in cui hanno voce attiva tutti i sacerdoti e i discepoli di voti perpetui. Nell’elezione di questi delegati si osservino le norme stabilite nell’art. 418.
Art. 431. Ciascuno dei membri delle case che dipendono immediatamente dal Superiore generale può comunicare ai delegati ogni cosa che, per il bene della Società, ritenga doversi riferire al Capitolo generale, come è stato detto sopra all’art. 424, parlando dei delegati provinciali.

I Superiori locali

In terzo luogo nella Congregazione rappresentano l’Autorità i Superiori locali.
Sono costituiti nel loro ufficio per un triennio e possono essere confermati per un altro triennio.
Le qualità e condizioni per essere nominati risultano dagli articoli 442, 452, 454:
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Art. 442. I Superiori locali, che devono essere preposti alle singole case, siano scelti tra i sacerdoti della Società che si distinguono per virtù, scienza e prudenza, e che hanno emesso i voti perpetui almeno da tre anni. Sono nominati dal Superiore generale con il consenso del suo Consiglio, su proposta del rispettivo Superiore maggiore.
Art. 452. Anche per le case non formate sia nominato dal Superiore maggiore un sacerdote che assista il Superiore locale come vicario locale e faccia le sue veci tutte le volte che sarà necessario.
Art. 454. Per ogni casa sia nominato dal Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio, un economo locale, che deve aver cura dei beni temporali della casa, però sotto la guida e la dipendenza del Superiore locale. L’ufficio di economo locale, sebbene sia meglio distinguerlo da quello del Superiore, si può tuttavia anche unire ad esso, se, a giudizio del Superiore generale e del suo Consiglio, lo esiga la necessità.
Le loro mansioni risultano dagli articoli 446, 447, 448, 450, 451.
Art. 446. È dovere del Superiore locale: promuovere nella comunità l’osservanza religiosa e la pietà, attendere diligentemente alle cose della casa, far sì che i singoli tendano con sollecitudine alla propria santificazione e adempiano fedelmente i doveri loro affidati; provvedere con tutte le sue forze al bene della casa con la parola, con l’esempio e con le opere.
Art. 447. Convochi spesso, se lo crede prudente,
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anche separatamente, i membri sia sacerdoti che discepoli di voti perpetui, per dedurre dall’esperienza e dal consiglio dei singoli ciò che si deve meglio disporre sia per la casa che per le opere, e per indicare i difetti esteriori che possono esservi nella comunità e proporre i mezzi per emendarli.
Art. 448. I Superiori locali devono:
1. Promuovere la conoscenza e l’esecuzione, tra i loro sudditi, dei decreti della Santa Sede che riguardano i religiosi.
2. Far leggere le Costituzioni, a norma dell’art. 461, e i decreti che la Santa Sede prescrive che siano letti pubblicamente.
3. Tenere, almeno due volte al mese, una pia esortazione a tutti i membri della casa.
4. Provvedere che ai discepoli sia abbondantemente dispensata, secondo le Costituzioni, l’istruzione cristiana, e inoltre sovvenire, con cura speciale e affetto paterno, alle necessità spirituali dei discepoli.
Art. 450. Il Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio, deve assegnare al Superiore locale, di ogni casa formata, due consiglieri sacerdoti. Inoltre il Superiore maggiore col suo Consiglio deputerà due membri discepoli i quali intervengano alle sessioni in cui si tratta dell’economia e dell’apostolato nel suo aspetto tecnico e divulgativo.
Art. 451. Il Superiore locale deve convocare il suo Consiglio almeno una volta al mese, per deliberare con
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esso le questioni economiche e le cose più gravi e, se sarà necessario, richiedere il loro consenso. Tutto quello, di una qualche importanza, che fu fatto o deciso in tale consiglio, il Superiore locale è tenuto a riferirlo fedelmente al suo Superiore maggiore, secondo la forma prestabilita, e richiedere da lui le licenze o facoltà necessarie.
Il Superiore locale accoglierà con docilità le disposizioni del Superiore provinciale. Anzi si confiderà con lui per averne indirizzo ed appoggio; ne chiederà la visita frequentemente, specialmente per l’occasione dei Ritiri mensili e degli Esercizi Ss.
Il Superiore locale ha responsabilità per le quattro parti: spirito, studio, apostolato, economia.
Tuttavia il suo ufficio richiede in modo particolare la cura di buone vocazioni: il reclutamento e la formazione se si tratta di case-vocazionario. Se invece si tratta di casa composta di soli religiosi, il suo maggior impegno sarà curare la vita di pietà e disciplina religiosa.
Precedendo con l’esempio, portando sempre incoraggiamento, diffondendo un sano e soprannaturale ottimismo, raccoglierà buoni frutti, farà provare come la vita religiosa è una gioiosa preparazione al cielo.
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