Beato Giacomo Alberione

Opera Omnia

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ISTRUZIONE IX
SERVIZI DEL GOVERNO GENERALE

Nota sulle vacanze

Per le vacanze. Alcuni Superiori hanno fatta una fruttuosa esperienza: impegnare ciascuno degli Aspiranti a portare, ritornando, una nuova vocazione; ed anche più di una. È risultato un doppio frutto: l’Aspirante impegnato a cercare vocazioni ha santificato meglio le vacanze; ed un discreto numero si ebbe di nuove accettazioni.
All’incontro talora le vacanze sono causa di perdite troppo forti; altre meno. Nelle singole regioni i Superiori studieranno e risolveranno, secondo le possibilità, il grave problema.

Pubblicazione di testi scolastici

Nelle nazioni ove le leggi civili non lo impediscono, giova iniziare la pubblicazione di testi scolastici.
È grande apostolato portare aiuto alla gioventù. Il contenuto è quello dei programmi; ma infondere lo spirito, che tutto deve animare, dipende in gran parte dallo scrittore.
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È un campo tra i più delicati. Il giovane sarà domani il cristiano, il cittadino, secondo venne formato.

Aperture e chiusure

Vi sono aperture da fare? Nella Pia Società San Paolo sono già aperte tutte le porte buone; piuttosto son da farsi chiusure e limitazioni per tener lontano il male. Chiusura con porte robuste alla mondanità!
Gesù Maestro attestava degli Apostoli e di sé: Hi de mundo non sunt; sicut et ego de mundo non sum.1 La domenica è il giorno del Signore, del riposo, delle opere di carità, del sollievo. I mondani si stancano più nel divertimento, che non nei giorni di lavoro; e così al lunedì tardano, o mancano, ai loro impegni. Ciò è snaturare spiritualmente ed umanamente il giorno festivo e ristoratore.
Il Religioso sa santificarlo e prepararsi con nuovo vigore ai suoi doveri.

Uffici nella Casa Generalizia

Tutti gli uffici della Casa Generalizia costituiscono un corpo unico; sono membri cooperanti col Primo Maestro. Il loro è tutto un ufficio di carità.
Sono l’aiuto necessario e di grande responsabilità.
Hanno le grazie rispettivamente dell’ufficio loro affidato.
Condividono le consolazioni, le pene ed il lavoro.
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A tutti è comune l’obbligo del segreto per le rispettive mansioni. Saranno sempre molto prudenti nelle parole e nell’agire.
A conforto di ognuno vi è la sicurezza di operare più largamente per tutta la Congregazione; perciò una maggior estensione della carità, una messe di maggiori meriti.
Il contributo che dànno nell’assistere e coadiuvare il Superiore Generale è triplice: di mente, di preghiera, di operosità e sollecitudine in quanto è disposto o desiderato, perché sia condotto a buon fine.

I. Il Vicario generale

Il Vicario Generale è il primo tra i Consiglieri. La sua azione schematicamente risulta dai tre articoli: 348, 349, 350 delle Costituzioni:
Art. 348. Morto, impedito, oppure assente il Superiore generale, lo supplirà il primo dei Consiglieri il quale, per diritto, è nella Società Vicario generale.
Art. 349. Il Vicario generale, da solo o con il Consiglio, secondo che lo richiede la cosa di cui si tratta, decida soltanto le cose che sono di ordinaria amministrazione, oppure che non si possono differire, e per quanto è possibile, secondo la mente del Superiore generale.
Art. 350. Appena il Superiore generale è ritornato, il Vicario è tenuto a dargli il resoconto di tutto ciò che ha fatto da solo o con il Consiglio, durante la sua assenza
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od impedimento. Il Vicario può anche consultare per lettera il Superiore generale assente: ed allora, tutto quello che sarà stabilito dal Superiore non potrà essere irritato dal Vicario generale.
Oltre quanto è giuridico: il Vicario Generale ha un’azione di consiglio, di intima collaborazione, di correzione, per prevenire, suggerire e compiere quegli incarichi che il Superiore non può compiere, o che gli sono affidati, e della cura della sua salute.
Sarà perciò in quotidiano contatto; rappresenterà la comunità innanzi al Superiore Generale; il Superiore innanzi la comunità: per una sempre maggior unità di spirito e di azione.

II. Il Procuratore generale

Occorre un Sacerdote che tenga le relazioni e svolga le pratiche tra la Santa Sede e la Congregazione nostra. Questo prende il nome di Procuratore Generale; ed è eletto dal Capitolo Generale.
Sarà sempre persona di fiducia sotto ogni rispetto: amore alla Congregazione, istruzione in Diritto Canonico, preparazione con conveniente esperienza, delicatezza nel rispetto dei segreti; prudenza ed abilità nel trattare quanto appartiene al suo ufficio.
Le Costituzioni stabiliscono:
Art. 363. Il Procuratore generale tratta tutti gli affari della religione presso la Santa Sede. Secondo la prassi a questo riguardo, è necessario che abbia la sua dimora abituale a Roma.
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Art. 364. Il Procuratore generale viene eletto dal Capitolo a norma degli art. 318 e seg., e non si può rimuovere prima della scadenza del tempo, senza aver consultato la Santa Sede.
Art. 366. Egli informi il Superiore generale di tutti gli atti della Santa Sede, che possono riguardare la Congregazione. Ogni anno è anche tenuto a presentare al Superiore generale la relazione di tutte le cose trattate con la Santa Sede.
Art. 367. Ogni volta che nel Consiglio generale si deve discutere di affari di importanza da trattarsi presso la Santa Sede, conviene chiamare il Procuratore generale affinché manifesti la sua mente, e il suo parere sia inserito nel registro delle deliberazioni del Consiglio.
A lui devono rivolgersi quanti hanno pratiche da espletare presso la Santa Sede; e la Santa Sede passa a lui le comunicazioni dirette al Superiore generale, alle Province e ai membri dell’Istituto.
L’unità di pensiero e di azione con il Superiore Generale ed il suo Consiglio contribuirà assai al bene dell’Istituto.

III. Il Segretario generale

Per tenere ordine nelle pratiche, memorie, relazioni varie, documenti, ecc., occorre un Segretario Generale; che viene eletto dal Capitolo Generale. Le Costituzioni dispongono:
Art. 368. Al Segretario generale è affidata la cura
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delle scritture autentiche, cioè degli atti da redigersi e da conservarsi nella Società; funge anche da archivista nella casa generalizia.
Art. 370. Spetta, in particolar modo, al Segretario generale: riportare nel registro delle deliberazioni le cose compiute e definite nel Consiglio generalizio, sottoscrivendole, poi, con l’approvazione degli altri, assieme al Superiore generale.
Art. 371. Come archivista della Società deve vigilare che tutti i documenti riguardanti la Società vengano accuratamente e fedelmente deposti e conservati nell’archivio, distribuiti con ordine, affinché il loro uso sia più facile. Ricordi che non potrà estrarli o consegnarli se non secondo le norme approvate dal Superiore generale.
Terrà pure registrati e ben conservati i fatti e gli avvenimenti più importanti dell’Istituto.
Conserverà delicatamente i segreti; sarà sollecito nel rispondere alle richieste del Superiore generale.
Il Segretario formula i verbali delle sedute del Consiglio Generalizio; comunica agli interessati le decisioni ordinarie, eccettuate quelle che, per la loro natura o per disposizione del Superiore generale, sono a lui riservate; segue la stampa e spedisce le circolari ed il periodico San Paolo riservato ai membri dell’Istituto.

IV. L’Economo generale

L’ufficio dell’Economo, tanto nella Casa Generalizia, quanto nelle Case provinciali e locali della Pia Società
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San Paolo, riveste una responsabilità ed una delicatezza superiore a quella richiesta in altre Congregazioni.
Si richiedono perciò: maturità, prudenza, capacità, larghezza di vedute, docilità verso i rispettivi superiori.
Si tratta della natura del nostro Istituto che, quanto a produzione, ha le incombenze di un’industria (di stampa, cinema, radio, televisione, ecc.); ed insieme le incombenze di propaganda, delle entrate e realizzazioni come ha un Editore comune.
Perciò: a) produrre; b) diffondere; c) conservare; d) provvedere; e) seguire la beneficenza, ecc. costituiscono un tutto e vario complesso di attività.
Art. 374. All’Economo generale è affidata la cura dei beni temporali della casa generalizia e della Società come tale, sotto la dipendenza del Superiore generale e del suo Consiglio a norma delle Costituzioni, salvo pure l’ufficio degli altri economi.
Art. 376. Per una conveniente amministrazione dei beni della Società, l’Economo generale deve curare:
1. Che vi sia un inventario di tutti i beni mobili ed immobili dell’intera Società.
2. Che questo inventario ogni anno sia rinnovato, ossia venga aggiornato con fedeltà ed esattezza secondo gli eventuali cambiamenti.
3. Che il denaro, i titoli, le cambiali, gli oggetti preziosi, siano conservati con diligenza nella cassa della casa generalizia.
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4. Che vi sia un registro in cui siano esattamente e distintamente elencate le obbligazioni assunte dalla Società.
5. Che i Superiori provinciali e regionali, nei tempi stabiliti, rendano fedelmente conto dello stato economico delle spese e delle entrate, inoltre che le singole province e regioni paghino diligentemente il sussidio o contribuzioni stabilite per le comuni necessità.
Art. 379. Egli deve anche vigilare sopra tutti i beni della Società affinché nulla deperisca o subisca danno; e tutti gli interessati ne facciano soltanto un uso pio e religioso.
Art. 387. Ogni sei mesi e al termine del suo ufficio, l’Economo generale deve rendere conto di tutta la sua amministrazione al Superiore generale ed al Consiglio, presentando anche i registri da lui compilati. Il Superiore generale e i Consiglieri esaminano accuratamente i registri; e, dopo aver visto anche ciò che è contenuto nella cassa, se li trovano esatti, li approvano firmandoli. Tutto questo, nei suoi particolari, sia riportato dal Segretario generale nel registro delle deliberazioni.
Art. 388. Ogni volta che nel Consiglio generalizio si tratta di cose temporali e di somme di una certa importanza, è conveniente che si chiami l’Economo generale ad esporre il suo parere, che si dovrà anche riferire nel verbale del Consiglio. La decisione poi è riservata al Superiore generale col suo Consiglio.
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In ogni nazione è necessario conoscere le leggi civili in materia di amministrazione; tutelare, in quanto possibile, i beni e diritti dell’Istituto; utilizzare le facilitazioni e disposizioni favorevoli.

Un servo esemplare

Propositi del Maestro Giaccardo:
Cercherò di avere una povertà che provvede, povertà beninteso a provvedere a tutti e a tutto con magnanimità, con larghezza, con vedute soprannaturali.
Procurerò di non far mai soffrire per risparmiare, ma che tutti abbiano il necessario, stiano bene.
Non mandate mai via un povero senza avergli dato almeno qualche cosa, a tutti almeno una piccola offerta, un po’ di pane o di minestra, insieme ad una parola buona, a un sorriso.
Faceva economia di tutto: utilizzava pennini, pezzi di matita, carta... Scriveva i suoi articoli su rovesci di busta usata, su qualche ritaglio di carta utilizzabile. Annotava per sé: Avrò cura di ritirare i ferri rotti, i legni sparsi, di raccogliere i caratteri, i bottoni. Ogni spesa voluttuaria abolirla; ogni spesa necessaria esaminarla con fiducia... Viaggiare ancora in terza classe e con mezzi comuni.
Bisogna che ora acquisti anche quello spirito di maggiore povertà che porta nei bisogni a chiedere a chi ha e ci può aiutare. Dire che non si ha e che si è bisognosi, costa, perché è maggior soddisfazione dare che ricevere, ma è grande servizio di povertà.
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Curerò in me il gusto delle finezze della povertà: e cioè amare le privazioni, ringraziare il Signore quando le manda, accoglierle in ispirito di riparazione per me e per gli altri. Accoglierle tutte! senza ammirarmi, senza compiacermi, senza comunicarle; nella rettitudine e nel nascondimento.
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1 “Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo” (Gv 17,14).