«INDULGENTIARUM DOCTRINA»
Crediamo opportuno pubblicare i seguenti articoli di Mons. Giovanni Sessolo, Reggente della S. Penitenzieria Apostolica, circa la revisione dei sommari e degli elenchi delle indulgenze e circa le indulgenze annesse agli oggetti religiosi.
I
1. La Costituzione Apostolica «Indulgentiarum doctrina» pubblicata il 1° gennaio 1967,
ha introdotto importanti innovazioni nella disciplina delle indulgenze, mettendo in evidenza non solo l'intervento della Chiesa che dispensa autoritativamente ai suoi figli il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi, ma anche l'azione dei fedeli che deve essere tale da renderli idonei a ricevere i tesori loro offerti.
La buona disposizione del fedele ha un ruolo di primaria importanza. Soltanto con una disposizione, che escluda qualsiasi affetto peccaminoso, il fedele può acquistare l'indulgenza plenaria e pertanto egli è spinto a ricercare anzitutto la perfezione cristiana come premessa alla remissione della pena per le sue colpe passate.
Anche per l'indulgenza parziale, quanto più fervorosa sarà la carità e più generosa l'abnegazione del fedele nel compiere l'opera indulgenziata, tanto maggiore sarà la remissione di pena che egli otterrà sia per ragione dell'azione stessa, sia per l'aiuto maternamente offerto dalla Chiesa.
2. Ribadito il principio che l'acquisto della indulgenza è essenzialmente legato alla disposizione del fedele che compie l'opera indulgenziata, era naturale di dare il massimo rilievo all'azione stessa.
E pertanto come è detto nella norma 12 della Costituzione: «È abolita la divisione delle indulgenze in personali, reali e locali, perché più chiaramente apparisca che le indulgenze sono concesse alle azioni dei fedeli, sebbene esse siano talvolta collegate a un oggetto o a un luogo».
Questo sarà messo in maggiore evidenza nella revisione, che è in corso, dell'Enchiridion Indulgentiarum.
3. Intanto sono incominciate anche le revisioni di cui alle norme 14 e 15 della Costituzione, cioè dei Sommari di indulgenze per gli Istituti religiosi e per le pie Associazioni; e inoltre delle indulgenze concesse in passato alle chiese e oratori.
Per quanto riguarda queste ultime indulgenze, è usato un criterio piuttosto stretto. Serve infatti da esempio il criterio adottato dalla norma 15 della Costituzione nei riguardi delle chiese parrocchiali che si è voluto particolarmente onorare, concedendo due indulgenze all'anno a chi le visita e vi recita un Pater e un Credo (norma 16) e inoltre, pienamente distaccato dal peccato, adempie le solite condizioni, che sono: confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice (norma 7).
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