Anno XLIII
SAN PAOLO
Luglio - Agosto 1968
Roma Casa Generalizia,
AVE MARIA, LIBER INCOMPREHENSUS, QUAE VERBUM ET FILIUM PATRIS MUNDO LEGENDUM EXHIBUISTI (S. EPIPHANIUS EP.)
Al REV.MI SUPERIORI PROVINCIALI, REGIONALI
E AI SUPERIORI DELLE CASE IMMEDIATAMENTE SOGGETTE
AL SUPERIORE GENERALE
Nel mese di aprile del 1969 dovrà celebrarsi il Capitolo generale che sarà ordinario e speciale; sarà
ordinario in quanto dovrà procedere all'elezione del Superiore generale, dei Consiglieri generali e degli Officiali generali; sarà
speciale in quanto sarà un Capitolo di «aggiornamento», a norma del M. P. «Ecclesiae sanctae», II, 3.
Le elezioni dei delegati dovranno svolgersi in modo diverso a seconda che si tratti di una Provincia, di una Regione o di una casa immediatamente soggetta al Superiore generale.
1)
Per le Province. Siccome la Commissione istituita per la revisione delle Costituzioni si trova nella necessità di conoscere per tempo il nome dei partecipanti al Capitolo generale a cui dovrà inviare un testo di Costituzioni riveduto, il Capitolo provinciale dovrà celebrarsi entro la prima metà del mese di ottobre.
A tal fine ogni Superiore Provinciale dovrà convocare il Capitolo provinciale a norma dell'art. 412 delle Costituzioni e dovrà provvedere affinché l'elezione dei delegati delle case maggiori, che constano, cioè, di almeno 12 professi, al Capitolo provinciale avvenga al più presto possibile. Per le elezioni di tali delegati si dovranno seguire le norme stabilite dagli articoli 415-416 delle Costituzioni.
Per le case minori, che constano, cioè, di un numero di professi inferiore a 12, l'elezione dei delegati al Capitolo Provinciale dovrà farsi seguendo i criteri stabiliti negli articoli 417-418 delle Costituzioni. Ogni Superiore Provinciale dovrà quindi segnalare per tempo al Superiore generale le case minori della sua Provincia affinché il Superiore generale con il suo Consiglio possa procedere all'unione delle case minori, così come è regolata dall'art. 417 delle Costituzioni.
Il Capitolo provinciale dovrà celebrarsi seguendo tutte le indicazioni volute dagli art. 419-424 delle Costituzioni.
2)
Per le Regioni. A norma dell'Indulto ottenuto dalla Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari, ogni Regione, per il prossimo Capitolo generale, gode del privilegio di inviare al Capitolo generale, oltre al Superiore Regionale (art. 429), anche
due delegati, uno Sacerdote e l'altro discepolo di voti perpetui.
Per l'elezione di tali delegati al Capitolo generale, senza che nessuno debba muoversi dal proprio posto, si dovranno seguire le norme stabilite dall'art. 418 delle Costituzioni. Cioè in ogni casa della Regione si procederà all'elezione dei
due delegati della Regione, uno Sacerdote e l'altro discepolo di voti perpetui, sotto la presidenza del Superiore della casa, il quale dovrà poi inviare le schede sigillate in una busta al Superiore generale. Lo scrutinio delle schede sarà fatto dal Superiore generale con il suo Consiglio e risulteranno eletti Come delegati al Capitolo generale coloro che avranno ottenuto la maggioranza relativa dei voti.
3)
Per le case immediatamente soggette al Superiore generale, l'elezione dei due delegati al Capitolo generale, uno Sacerdote e l'altro discepolo di voti perpetui dovrà farsi seguendo le indicazioni degli articoli 298 e 418 delle Costituzioni.
4) Ai Superiori Regionali ed ai Superiori delle Case collegate alle Regioni, verrà inviato da Casa Generalizia, l'elenco dei membri che godono di voce attiva e passiva.
F.to Il Superiore Generale