XII
ATTO EROICO DI CARITÀ VERSO
I MORTI
Il padre teatino Gaspare Oliden di Alcalà, infiammato di zelo per il suffragio delle anime del Purgatorio, insinuò colla voce e colla stampa, una pratica antica in sostanza, ma nuova nella forma: quella di cioè di fare una spontanea oblazione di tutte le opere soddisfatorie, che si compiono in vita e dei suffragi che si possono avere dopo morte, a pro delle anime purganti.
Benedetto XIII con suo Breve del 23 Agosto 1728 approvò solennemente tale
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pratica, e l’arricchì di privilegi. Pio VI confermò tali concessioni e Pio IX con decreto « Urbis et Orbis» del 30 settembre 1852, dichiarò solennemente la utilità e la eccellenza di questa divozione.
Questo atto di carità fu anche praticato e raccomandato da due celebri Gesuiti, il P. Monealdo ed il Padre Ribadeneira, nonché dal P. Maestro fr. Giacomo Bacon, da S. Geltrude, da S. Liduina, da S. Caterina da Siena, da S. Teresa, dal Ven. Ximenes, e più da S. Brigida.
I PRIVILEGI SONO:
1. I Sacerdoti godono l’indulto dell’ altare privilegiato personale per tutti i giorni dell’anno.
2. I fedeli possono lucrare l’indulgenza Plenaria applicabile solamente ai defunti in qualunque giorno si accostino alla S. Comunione, purché visitino una qualche chiesa o pubblico oratorio e vi preghino
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secondo le l’intenzione del Sommo Pontefice.
3. Similmente possono lucrare l’indulgenza Plenaria in tutti i lunedì dell’anno ascoltando la S. Messa in suffragio delle anime purganti ed adempiendo le altre suaccennate condizioni.
Giova avvertire:
1. che per fare questo voto non è necessario pronunziare una formula determinata, ma basta averne la volontà ed emetterlo col cuore.
2. che esso non obbliga sotto pena di peccato.
3. che per esso alle anime purganti non si cede se non il frutto speciale e personale di ciascuno; e ciò non impedisce che i Sacerdoti possano applicare la S. Messa all’intenzione di quelli che loro diedero l’elemosina.
4. che per tale atto tutte le indulgenze che sono concesse o si concederanno in
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avvenire possono applicarsi alle Anime Purganti.
5. che per concessione di Pio IX (20 Novembre 1854), coloro che non possono ascoltare la Messa nel lunedì, possono far valere quella che ascoltano nella Domenica.
6. che tale offerta si può rievocare quando si creda.
FORMULA. - Signore, io vi offro in unione al Sangue di N.S. Gesù Cristo tutto il valore soddisfatorio di tutte le mie opere buone e di quelle che saranno fatte per me dopo la mia morte, a vantaggio e liberazione delle anime sante del Purgatorio.
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