Beato Giacomo Alberione

Opera Omnia

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Anno XLI
SAN PAOLO
Maggio 1966
Roma Casa Generalizia,

AVE MARIA, LIBER INCOMPREHENSUS, QUAE VERBUM ET FILIUM PATRIS MUNDO LEGENDUM EXHIBUISTI (S. EPIPHANIUS EP.)

Considerare il Decreto PERFECTAE CARITATIS

È stato scelto il mese di maggio per il raduno del Consiglio Generalizio, Superiori Provinciali e Regionali: sotto la protezione di Maria Regina Apostolorum. Maria è sempre stata all'inizio della Redenzione, secondo i disegni di Dio; così afferma pure il Concilio Vaticano II nella Costituzione «Lumen gentium». È ben chiarito nel capitolo VIII, nei numeri 52-69.
La Donna schiaccerà il capo al serpe, per mezzo del Figlio. Maria, riceve dall'Arcangelo l'annunzio dell'Incarnazione del Verbo di Dio: «Et Verbum caro factum est».
Maria apre il ministero del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio suo, col miracolo dell'acqua cambiata in vino.
Maria, Madre di Gesù, ai piedi della Croce, viene proclamata Madre della Chiesa: «Donna, ecco tuo figlio».
Al Cenacolo, riunita con gli Apostoli, la potente preghiera di Maria invoca lo Spirito Santo, promesso da Gesù Risorto. Con la Pentecoste si iniziò la predicazione degli Apostoli.
Maria è Madre del Cristo e della Chiesa. Su di lei sono definiti i dogmi dell'Immacolata Concezione, della Maternità Divina, della Verginità, dell'Assunzione in anima e corpo al Cielo.
Sempre: iniziare, accompagnare, ogni attività con Maria. Ne vedremo i frutti celesti.
Così: tutto da Maria, con Maria, per Maria, in Maria.
Tutta la Famiglia Paolina rinnova la sua dedizione alla Madonna:
Sub tuum praesidium confugimus,
Sancta Dei Genitrix:
Nostras deprecationes
Ne descipias in necessitatibus:
Sed a periculis cunctis libera nos semper
Virgo gloriosa et benedicta!
Sac. G. Alberione
~
N. 104417
SACRA CONGREGATIO CONCILII

BEATISSIMO PADRE,

L'Ordinario diocesano di Ostia e di Porto e S. Rufina umilmente chiede alla SANTITÀ VOSTRA che si benigni elevare a "Prima primaria" la «Pia Opera Morti improvvise» promossa dalla Famiglia Paolina del Sac. Giacomo Alberione ed eretta in queste Diocesi Suburbicarie dal Cardinale Vescovo Eugenio Tisserant con decreto del 10 febbraio 1960, n. 5623/60.
La suddetta pia opera ha incontrato il favore di molti Eccellentissimi Ordinari diocesani, che hanno esaminato e approvato lo statuto che si allega agli atti. Che della grazia...

SACRA CONGREGATIO CONCILII, attentis expositis ab Excmo Ordinario Portuen. et S. Rufinae, petitam elevationem in primam primariam piae adsociationis vulgo «Pia Opera Morti Improvvise» benigne concessit. Datum Romae, die 17 martii 1966.
P. Card. Ciriaci, Praefectus
+ P. Palazzini a Secretis


RESCRITTO PONTIFICIO
col quale vengono delegate ai Superiori generali delle Religioni clericali di diritto pontificio e agli Abbati Presidenti di Congregazioni monastiche alcune facoltà.

Essendo state presentate alla Sede Apostolica suppliche affinché i Superiori generali delle Religioni clericali possano usufruire di talune facoltà con le quali rendere il loro ufficio più spedito, il Santissimo Signore Nostro PAOLO VI, Pontefice Massimo, accogliendo tali istanze, in data 6 novembre di quest'anno, dopo aver ammesso alla sua presenza il sottoscritto Cardinale Segretario di Stato, nell'intento di rendere più celere il governo interno delle Religioni, come pure di dare alle medesime una prova della Sua benevolenza, si degnò stabilire quanto segue:

I - AI SUPERIORI GENERALI DELLE RELIGIONI CLERICALI DI DIRITTO PONTIFICIO E AGLI ABBATI PRESIDENTI DI CONGREGAZIONI MONASTICHE SI DELEGANO LE SEGUENTI FACOLTÀ:
1° di permettere, per il bene dei Religiosi, e solo ai Sacerdoti propri sudditi e per causa giusta, di celebrare la Messa e di distribuire la Santa Comunione ad ogni ora del giorno nelle loro case, purché siano osservate le debite regole e siano salvaguardati i diritti dell'Ordinario del luogo per quanto riguarda la celebrazione della Messa a beneficio dei fedeli.
Con il consenso del loro Consiglio, possono subdelegare questa facoltà agli altri Superiori Maggiori della stessa Religione.
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2° Di concedere ai Sacerdoti propri sudditi, deboli di vista o sofferenti di altra infermità di celebrare quotidianamente la Messa votiva della Madonna o la Messa dei Defunti, con l'assistenza, se necessario, di un altro Sacerdote o di un diacono, e con l'osservanza delle norme liturgiche e delle prescrizioni date in proposito dalla S. Sede.
3° Di concedere la stessa facoltà ai Sacerdoti propri sudditi completamente ciechi, purché durante la celebrazione siano assistiti da un altro Sacerdote o da un diacono.
4° Di concedere ai Sacerdoti propri sudditi la facoltà di celebrare la Messa nella casa religiosa, fuori di un luogo sacro, ma in luogo adatto e decente, eccettuata la camera da letto, sopra la pietra sacra, o, se si tratta di Orientali, sopra l'antimension. Ciò può essere concesso soltanto di volta in volta e per una giusta causa. Si richiede una causa di maggiore gravità per una costante celebrazione di questo genere.
Col consenso del loro Consiglio, possono subdelegare questa facoltà agli altri Superiori Maggiori della stessa Religione.
5° Di concedere ai Sacerdoti propri sudditi, infermi o di vacillante età avanzata, di celebrare la Messa seduti, se non possono rimanere in piedi, osservando le leggi liturgiche.
6° Di dispensare, con il consenso del loro Consiglio, i propri sudditi candidati ai sacri Ordini dal difetto di età, ma non oltre i sei mesi compiuti.
7° Di dispensare, con il consenso del loro Consiglio, i propri sudditi dall'impedimento ai sacri Ordini al quale sono soggetti i figli degli acattolici per tutto il tempo di permanenza dei genitori nel loro errore.
Similmente di dispensare i candidati da ammettere in Religione dall'impedimento a cui sono soggetti coloro che aderirono ad una setta acattolica, e di dispensare i medesimi dall'illegittimità dei natali, anche nel caso dei destinati al Sacerdozio, purché non siano figli sacrileghi o adulterini. In caso di divergenza di opinione in materia tra il Vescovo e il Superiore, prevale il parere del Vescovo.
8° Di dispensare, col consenso del loro Consiglio, i propri sudditi già promossi ai sacri Ordini e unicamente allo scopo che possano celebrare la Santa Messa, da qualsiasi irregolarità «ex delicto» o «ex defectu» a condizione che il ministero dell'Altare sia compiuto convenientemente e non ne nasca scandalo; eccettuati tuttavia i casi contemplati nel can. 985, nn. 3 e 4 C. I. C, e con la previa abiura nelle mani di chi assolve quando si tratta del crimine di eresia o di scisma.
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9° Di concedere, col consenso del loro Consiglio, e per giusta causa, che i beni della propria Religione possano essere venduti, pignorati, ipotecati, affittati, dati in enfiteusi, e che le persone morali della propria Religione possano contrarre debiti sino all'ammontare della somma proposta dalla Conferenza Nazionale o Regionale dei Vescovi e approvata dalla Sede Apostolica.
10° Di concedere ai propri sudditi la licenza di leggere e ritenere libri e periodici proibiti, compresi quelli che "ex professo" propugnano l'eresia e lo scisma o tentano di distruggere le stesse basi della Religione, ma riposti in luogo sicuro in modo che non pervengano nelle mani di altri. Questa licenza può essere concessa soltanto a coloro che hanno necessità di leggere libri o periodici proibiti allo scopo di impugnarli o per adempiere più utilmente il proprio ufficio o per condurre a termine più proficuamente il corso degli studi.
11° Di dare ai propri sudditi le lettere dimissorie per il ricevimento degli Ordini sacri, «servatis servandis». Questo nel caso di Religioni che non godano già di tale facoltà per diritto (can. 964, 2. C.I.C.).
Col consenso del loro Consiglio, possono subdelegare questa facoltà agli altri Superiori Maggiori della stessa Religione.
12° Di concedere non solo ai Sacerdoti propri sudditi, ma anche ai Sacerdoti di qualsiasi rito sia del clero secolare che di altra Religione, approvati dal proprio Ordinario o dal proprio Superiore Maggiore, la giurisdizione delegata di ascoltare le confessioni dei professi, dei novizi e delle altre persone di cui si tratta nel can. 514 § 1 C.I.C, e nel can. 46 § 1 della Lettera Apostolica Postquam Apostolicis Litteris data con «motu proprio» il giorno 9 febbraio 1952: questo nel caso di Religioni che non godano di tale facoltà per diritto (can. 875 § 1 CIC).
Col consenso del loro Consiglio, possono subdelegare questa facoltà non solo agli altri Superiori Maggiori, ma anche ai Superiori delle singole case della medesima Religione.
13° Di porre atti di giurisdizione per il regime e la disciplina interna a somiglianza dei Superiori Maggiori Regolari, salva sempre la dipendenza dagli Ordinari dei luoghi a norma del diritto canonico: purché non si tratti di Religioni che godono già di tale facoltà per diritto (can. 501 § 1; can. 198 § 1 C.I.C.).
Col consenso del loro Consiglio, possono subdelegare questa facoltà agli altri Superiori Maggiori della stessa Religione.
14° Di ridurre allo stato secolare, col consenso del loro Consiglio, i propri sudditi di voti temporanei, cosicché possano ritornare liberamente e lecitamente nel secolo, a norma sia del can. 640 § 1, 1°, 2°, C.I.C, sia del can. 191 § 1 della Lettera Apostolica Postquam Apostolicis Litteris.
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15° Di permettere, col consenso del loro Consiglio, ai propri sudditi di rimanere assenti, per causa giusta, dalla casa religiosa non oltre un anno. Se la licenza viene concessa a motivo di malattia, può essere data finché dura la necessità; se invece, per adempimento di opere di apostolato, può essere accordata, sempre per giusta causa, anche per oltre un anno, purché le opere di apostolato siano connesse coi fini della Religione e vengano osservate le norme sia di diritto comune che di diritto particolare.
Col consenso del loro Consiglio, possono subdelegare questa facoltà agli altri Superiori Maggiori, i quali però non possono usufruirne senza il consenso del loro Consiglio.
16° Di concedere, col consenso del loro Consiglio, ai propri sudditi professi di voti semplici che lo chiedano per un ragionevole motivo, la facoltà di rinunciare, per giusta causa, ai propri beni patrimoniali, salve le norme della prudenza (nota - Questa facoltà è qui riportata senza le parole «exceptis bonis necessariis ad sustentantionem religiosi in casu discessus a Religione», che furono abrogate da Sua Santità in seguito ad una Udienza di Sua Eminenza il Cardinale Prefetto della Sacra Congregazione dei Religiosi il 5 luglio 1965).
Col consenso del loro Consiglio, possono subdelegare questa facoltà agli altri Superiori Maggiori, i quali però non possono usufruirne senza il consenso del loro Consiglio.
17° Di concedere ai propri sudditi professi di voti semplici la facoltà di mutare il loro testamento.
Col consenso del loro Consiglio, possono subdelegare questa facoltà agli altri Superiori Maggiori della medesima Religione.
18° Di trasferire col consenso del loro Consiglio, in un'altra casa della stessa Religione, sia in perpetuo, sia temporaneamente, la sede del noviziato già canonicamente eretta, dopo aver preavvisato l'Ordinario del luogo in cui si trova la casa di noviziato «servatis de iure servandis».
19° Di confermare, col consenso del loro Consiglio, per un terzo triennio, i Superiori locali, dopo averne trattato coll'Ordinario del luogo (nota - Le due facoltà nn. 18 e 19 della prima stesura del Rescritto furono tolte nella seconda edizione, perché vengono già concesse dall'Istruzione della S. C. dei Riti per l'applicazione della Costituzione Conciliare sulla sacra Liturgia del 26-9-64, nn. 79, 83, 86)
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II - CIRCA L'ESTENSIONE, IL SOGGETTO E L'USO DELLE SUDDETTE FACOLTÀ SI DICHIARA QUANTO SEGUE:
1° Le facoltà suddette riguardano le Religioni clericali di diritto pontificio di qualsiasi rito, dipendenti da qualsiasi Sacra Congregazione della Sede Apostolica.
2° Le facoltà predette debbono essere considerate concesse anche ai Superiori generali delle Società clericali di vita comune di diritto pontifìcio, senza voti pubblici (cfr. Lib. II, cap. XVII C.I.C); le facoltà dei nn. 9 e 14 sono concesse anche ai Superiori generali degli Istituti secolari clericali di diritto pontificio; mentre le altre facoltà potranno venire usate dai detti Superiori generali soltanto per i sudditi chierici non incardinati in qualche Diocesi.
3° Il soggetto di queste facoltà è la persona del Superiore generale o dell'Abbate Presidente, ovvero la persona che, in mancanza di costoro, loro succede ad interim nel governo a norma delle Costituzioni approvate.
4° Se il Superiore generale o l'Abbate Presidente sono impediti nel loro ufficio, possono subdelegare le medesime facoltà, totalmente o in parte, ad un religioso che tenga le loro veci, il quale perciò può usare personalmente le facoltà e, nei singoli casi, a sua volta, subdelegarle ad altri, nei limiti e secondo le clausole sopra stabilite.
5° Questi decreti cominceranno ad entrare in vigore dal giorno 21 novembre di quest'anno, senza che vi sia bisogno della cosiddetta formula di esecuzione.
Dalla Sede della Segreteria di Stato di Sua Santità, il giorno 6 novembre 1964.

AMLETO GIOVANNI Card. CICOGNANI
Segretario di Stato
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