Beato Giacomo Alberione

Opera Omnia

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Anno XII - n. 33
S. PAOLO
[Roma, maggio 1937]

RISERVATO AI SACERDOTI

«Docete omnes gentes»

La nostra Madre, Maestra e Regina Maria, ci illumini, conforti, santifichi tutti.
Rispondo a varie lettere e prego considerare le particolarità delle nostre regole (242-251):
Gli istituti religiosi sono per lo più divisi in provincie; ed ogni provincia ha quanto occorre per la formazione dei soggetti, per lo sviluppo d'iniziative per l'apostolato, per l'ampiezza del territorio in cui operare.
Invece: la Società S.Paolo sarà divisa in nazionalità; per le necessità d'apostolato cui occorre più largo campo; e perché tanto deve contare su la lingua, i bisogni, gli usi, le condizioni religiose e civili delle varie nazioni.
Questo è ideale cui si mira, non un fatto compiuto.
I religiosi, formati per la nazione, operano, zelano nella nazione stessa sui connazionali.
Ognuno dei nostri sacerdoti ami la nazionalità in cui si trova, ove è andato o andrà a portare la dottrina, la santità, la grazia di Gesù Cristo col potente mezzo di apostolato: la edizione. Esso è la ricchezza che Dio ci ha dato. Edifichiamo per la nazionalità, con amore; perché è la carità di Cristo che ci spinge. E come in ogni diocesi si forma il clero diocesano, e come vi è un clero proprio in ogni nazione e tanto si desidera il clero indigeno, così si può formare ovunque, in ogni nazionalità, il religioso per l'apostolato dell'edizione. Tante saranno le difficoltà. Ma il segreto è questo: amare, amare davvero. L'amore ci porterà a comunicare la vita cristiana, la dotttrina cristiana; poi la vita religiosa, l'abilità all'apostolato, la disciplina alla povertà ecc. Insomma, si ripete in ogni nazionalità quello che si è fatto o si deve fare in Italia per l'Italia, nella Divina Misericordia. Il fervore darà il grado di risultato: il Signore darà la ricompensa eterna; la santità ed il numero degli individui saranno i frutti dell'apostolato: qui seminat in benedictionibus de benedictionibus et metet (2Cor. IX,6).
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§ 2. Superiores religiosi, potestate audiendi confessiones habentes, possunt, servatis de jure servandis, confessiones audire subditorum qui ab illis sponte sua ac motu proprio id petant, at sine gravi causa id per modum habitus ne agant.
§ 3. Caveant Superiores ne quem subditum aut ipsi per se aut per alium vi, metu, importunis suasionibus aliave ratione inducant ut peccata apud se confiteatur.
Can. 530 § 1. - Omnes religiosi Superiores districte vetantur personas sibi subditas quoquo modo inducere ad coscientiae manifestationem sibi peragendam.
§ 2. Non tamen prohibentur subditi quominus libere ac ultro aperire animum suum Superioribus valeant; imo expedit ut ipsi filiali cum fiducia Superiores adeant, eis, si sint sacerdotes, dubia quoque et anxietates suae coscientiae exponentes.
Interpretiamo con animo di figli docili alla Chiesa e cerchiamo praticare. In generale i Maestri dei reparti, come oggi si trovano, sono diventati superiores, per cui applichiamo il § 2 del can. 518; sempre con la carità e la prudenza che viene dallo Spirito Santo. Applichiamo però anche con qualche sacrificio. Il Signore compenserà.
In Gesù Cristo Via, Verità e Vita.

Aff.mo M. Alberione


Roma, maggio 1937

Indulgenze e facoltà
Sarà bene ricordare quanto riguarda le indulgenze e le facoltà di benedire corone od oggetti sacri, con indulgenze, tenendo conto delle ultime disposizioni della S. Sede.
1) Con Rescritto dell'8 gennaio 1923, la Sacra Penitenzieria, concedeva ad septennium ai Membri e Cooperatori della Pia Società San Paolo:
I. «INDULGENTIAM PLENARIAM, suetis sub conditionibus a sodalibus et cooperatoribus lucrandam:
1. Diebus infra scriptis vel uno ex septem diebus immediate respective sequentibus:
a) Nativitatis Domini, Epiphaniae, Paschatis, Ascensionis, Corporis Christi, Feria quinta in Coena Domini, et Sabato Sancto;
b) Pentecostes;
c) Immaculatae Conceptionis et Assumptionis Beatae Mariae Virginis;
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d) S. Joseph, Sponsi Deiparae Virginis et in ejusdem solemnitate;
e) In Natilitiis duodecim Apostolorum:
f) Omnium Sanctorum;
g) Conversionis et Commemorationis S. Pauli Apostoli;
h) S. Francisci Salesii.
2. Diebus, quibus SS. Sacramentum per integram horam adoraverint et preces juxta finem Societatis pie fuderint.
II. «INDULGENTIAM PLENARIAM, in articulo mortis acquirendam a sodalibus et cooperatoribus, si confessi ac Sacra Synaxi refecti vel saltem contriti, SS. Jesu nomen ore, si potuerint, sin minus corde devote invocaverint, et mortem de manu Domini, tamquam peccati stipendium, patienter susceperint.
III. «INDULGENTIAM PARTIALEM, centum dierum, a sodalibus et Cooperatoribus lucrandam, quoties aliquod pietatis vel charitatis opus, iuxta finem Societatis, corde saltem contrito, exercuerint.
2) Nel medesimo Rescritto concedeva, «pro singulis sacerdotibus sodalibus et Cooperatoribus», la facoltà di benedire corone con le indulgenze Apostoliche, di Santa Brigida e dei Padri Crociferi, e l'indulto personale dell'Altare privilegiato quattro volte alla settimana.
3) Il 14 gennaio 1932 le indulgenze vennero prorogate: ad aliud septennium. Per le facoltà invece le direttive della S. Sede ora sono che, i singoli sacerdoti, Membri e Cooperatori, le domandino personalmente alla Sacra Penitenzieria.
4) Queste facoltà e l'indulto che i singoli sacerdoti ottennero per ricorso personale alla S. Penitenzieria sono scaduti il 24 febbraio u.s.
5) Quei sacerdoti poi che erano iscritti prima del 1933 al Transito di S. Giuseppe-Messa Perenne - godono dei seguenti favori, in perpetuum: facoltà di applicare alla Corone le Indulgenze dei Domenicani e dei Crociferi, di benedire e di imporre gli Scapolari della SS. Trinità, della Passione, dell'Addolorata, dell'Immacolata, del Carmine e il Cingolo di S. Giuseppe; l'indultodell'Altare privilegiato, personale, tre volte alla settimana ed ogni volta che applicheranno la Messa per gli Agonizzanti (Cfr. Lettera autografa «Dum acerbae lacrymae» di Benedetto XV, 15 giugno 1917). Da notarsi che questo indulto personale non è per i defunti, ma solo «pro vivis, per modum absolutionis», in favore cioè degli agonizzanti.
Per godere delle suddette facoltà condizione essenziale è la celebrazione di almeno una Messa all'anno, fissata per turno dalla Direzione della Pia Unione, la quale spedisce una pagella apposita.
Chi non avesse adempito a quest'obbligo non gode delle facoltà, che perciò se vuole averle, ora dovrà domandarle direttamente alla Sacra Penitenzieria.
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