Beato Giacomo Alberione

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Anno XXVI

SAN PAOLO
LUGLIO 1951
ROMA - Casa Generalizia

AVE MARIA, LIBER INCOMPREHENSUS, QUAE VERBUM ET FILIUM PATRIS MUNDO LEGENDUM EXHIBUISTI (S. EPIPHANIUS EP.)

[I VERI BENI DI UNA CASA PAOLINA]

Le più importanti proprietà di una casa della Pia Società San Paolo sono i titoli di buone pellicole, buoni libri, buone iniziative e buoni periodici. Vengono dopo gli edifici, i macchinari, i terreni, ecc. Una casa può mancare di queste ed essere ricca invece delle prime; e con esse esercitare un largo e fruttuoso apostolato.
Ne segue: nei resoconti economici si deve tener conto di questo principio.
Inoltre seguono i diritti e doveri rispetto agli autori, traduttori, proprietà delle edizioni; sapendo che nell'apostolato si ha il primo e principale introito. Su questo punto rettifichiamo le idee, i discorsi, l'indirizzo pratico della vita quotidiana.

REVISIONE DEI LIBRI

È necessario richiamare la nostra attenzione sulla applicazione pratica delle Costituzioni, art. 231-234, riguardanti la revisione e l'imprimatur delle edizioni.

Principi e norme generali


1. A norma di quanto prescrive il Codice di Diritto Canonico, can. 1385, § 2, 3, le nostre edizioni devono avere l'imprimatur del Superiore maggiore, e dell'Ordinario del luogo.
Perciò le Costituzioni, art. 231, stabiliscono: «Omnia quae curis Societatis eduntur et divulgantur, duplici praeviae censurae subiicienda sunt, Societatis nempe et Ordinarii loci, ad normam iuris canonici; et eorum licentia seu imprimatur apponatur in libris, foliis et figuris impressis».
2. Per comprendere però, nella sua integrità e piena luce, la missione e la responsabilità dei revisori della Congregazione, è necessario considerare un altro principio: Vi sono esigenze e diversità notevoli, tra le pubblicazioni che vengono fatte da semplici editori cattolici, e dagli stessi Religiosi che scrivono e stampano come per accidens; e le pubblicazioni invece di una Congregazione religiosa, come la Pia Società San Paolo, che la Santa Sede ha approvato per questo apostolato, e questo deve compiere come propria missione specifica. La responsabilità delle nostre edizioni, in certo modo, in qualche misura, finisce per ricadere sopra la stessa Santa Sede; approvando la Pia Società San Paolo e affidandole tale apostolato come ordinario, in una certa misura avalla le sue pubblicazioni.
La Congregazione deve quindi considerarsi maggiormente legata e dipendente dalla Santa Sede, impegnandosi a dare sempre il suo pensiero, cioè la pura e precisa dottrina di Gesù Cristo e della Chiesa: dottrina dogmatica, morale, liturgica.
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3. Perciò i revisori (art. 232), assolvano coscienziosamente il loro compito, avendo presente ciò che prescrive l'art. 233: «Haec praevia censura respicit non tantum ea quae spectant ad fidem et mores; sed insuper pro obiecto habet: 1) Doctrinam ipsam, quovis criterio diiudicandam; 2) Practicam et spiritualem utilitatem editionis seu eiusdem opportunitatem; 3) Forman litterariam redactionis et technicam exhibitionem, propriam Societatis, habita ratione etiam circumstantiarum temporis, loci et personarum».
4. La revisione è quindi compito di grave responsabilità, davanti alla Congregazione, alla Chiesa, alle anime.
Prima di tutto l'esaminatore deve assicurarsi che la edizione sia conforme alla dottrina della Chiesa, a norma del principio generale del can. 1393, § 2: «Examinatores in suo obeundo officio, omni personarum acceptione deposita, tantummodo prae oculis habeant Ecclesiae dogmata, communem catholicorum doctrinam quae Conciliorum generalium decretis aut Sedis Apostolicae constitutionibus seu praescriptionibus atque probatorum doctorum consensu continetur».
I revisori della Congregazione devono inoltre estendere il loro accurato esame e dare il loro giudizio tenendo presenti in modo particolare anche le norme e i criteri fondamentali cui devono ispirarsi e che devono regolare le nostre edizioni, il nostro apostolato, secondo le Costituzioni, art. 222, 224, 225, 226, 227.
Si rifletta alle parole dell'art. 233, n. 1: «Doctrinam ipsam, quovis criterio diiudicandam»; e si metta in relazione, per es. con l'art. 226: «E contra prorsus sunt vitandae in editionibus quaestiones vanae, disputationes quae parum ad animarum aedificationem conferunt, profana vel adhuc non pacifica argomenta». Non ogni edizione che legittimamente potrebbe fare una Casa Editrice cattolica, perciò stesso è conveniente per noi, atteso il nostro spirito, il nostro apostolato, la nostra posizione nella Chiesa, la missione che la Santa Sede ci ha affidato dando l'approvazione pontificia, o attese altre circostanze particolari. Si impone per questo una vigilanza speciale da parte dei revisori e dei Superiori.
5. A garanzia di un esame accurato, coscienzioso, profondo, i revisori devono formulare il loro giudizio sull'edizione esaminata, quanto più sia possibile completo, in forma di recensione. Non è sufficiente limitarsi ad un semplice parere affermativo o negativo.

Norme particolari per l'Italia


Per procedere con maggior ordine e sicurezza, in Italia, per ora, si osserveranno le seguenti norme:
1. Agli scritti e traduzioni dei nostri, per la pubblicazione, si deve dare una preferenza assoluta, dopo una conveniente revisione.
2. Ogni nuova edizione, scritta dai nostri o accettata dagli estranei, deve essere sottoposta alla revisione o censura di due nostri Sacerdoti. Per le successive edizioni, è sufficiente un revisore.
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3. Il Superiore della casa ove è stata fatta la revisione, spedisce alla Casa Generalizia i giudizi dei revisori, formulati nel modo sopra descritto (n. 5), aggiungendo il suo parere. Il documento autentico di questo giudizio o recensione, sarà conservato nella Casa Generalizia; ogni casa dovrà conservarne copia.
4. Come regola generale, prima di accettare una nuova edizione, scritta o tradotta da estranei, si esiga che l'autore o il traduttore ottenga l'imprimatur dal proprio Vescovo. Se l'autore o il traduttore fosse un religioso, presenti pure il nulla osta, scritto, del proprio superiore maggiore (can. 1385, § 3).
5. È necessaria una speciale vigilanza e prudenza nell'accettare:
a) Edizioni che trattano di argomenti particolarmente delicati, per es. di iniziazione coniugale, problemi sessuali, ecc.
b) Edizioni che trattano di rivelazioni, visioni, ecc. Sono infatti opere così dette di punta, o argomenti ancora troppo discussi, che richiedono somma prudenza, e in generale per noi esclusi dalle Costituzioni stesse (art. 226).
c) Edizioni tradotte da lingue estere. La dottrina cattolica genuina, in generale, viene data più sicura dagli Autori italiani, specialmente se più vicini, di sentire, alla Cattedra di Pietro. I nostri dell'estero, per traduzioni di opere, scelgano di preferenza Autori Italiani.
6. Nei tre casi di cui al numero precedente (n. 5), non solo è necessaria una maggiore vigilanza ed una revisione molto accurata; ma si richiede pure che il Superiore, per l'approvazione, oltre il giudizio scritto dei revisori, trasmetta alla Casa Generalizia anche il manoscritto dell'edizione, affinché il Superiore Generale, se e in quanto sarà necessario, lo sottometta all'approvazione della competente autorità ecclesiastica.
Pertanto, prima di fare regolari contratti di accettazione, trattandosi di queste edizioni, o anche altre di particolare importanza, è conveniente si consulti sempre il Superiore Generale.
Questi sono pure stati i richiami della S. Sede.
7. In ogni libro soggetto a censura ecclesiastica, prima dell'imprimatur dell'Ordinario del luogo, si metta il nulla osta con la firma del Superiore Generale, e la data; e anche il nulla osta del Superiore locale, e la data.
8. Il Superiore Generale poi, in Italia, per ora si riserva anche di assegnare ad altra casa un'edizione, specialmente per aiutare i piccoli Vocazionari e l'apostolato. Naturalmente la proprietà dell'edizione, rimane sempre della casa che l'ha legittimamente acquistata, la quale ha pure diritto ad un equo compenso.
A proposito della proprietà delle diverse edizioni, sia ben chiaro: salvo legittima cessione ad altra casa, la proprietà dei libri rimane in perpetuo alla casa a cui apparteneva l'autore quando scrisse il libro, anche se l'autore in seguito fosse trasferito ad altra casa. Ciò vale anche per la casa degli scrittori di Albano.
I diritti degli autori e traduttori devono essere equamente ricompensati, quando una casa stampa edizioni di proprietà di altra casa.
Questo si deve tener presente nel caso di ristampa: sia per i diritti di autore, sia per revisione e correzione del libro stesso.
9. Per ogni pubblicazione, si mandino alla Casa Generalizia, anche come contributo alle spese generali, dieci copie.
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Norme particolari per l'Estero


Nelle regioni fuori d'Italia, si osserveranno per ora le seguenti norme:
1. Oltre i principi e le norme generali sopra esposte, si tengano prima di tutto presenti le norme date per l'Italia, specialmente al n. 1, 2, 4, 5.
2. Se nella Nazione vi è il Superiore regionale, egli agirà come delegato del Superiore Generale a norma dell'art. 234. In ogni edizione si deve quindi mettere il nulla osta del Superiore regionale delegato, e il nulla osta del Superiore locale.
3. Nelle regioni ove non è ancora costituito il Superiore regionale, come delegato del Superiore generale a norma dell'art. 234, agirà il Superiore locale stesso; ogni libro deve però avere anche il nulla osta scritto, di un altro Sacerdote della casa come revisore.

«Imprimatur» del Vescovo


Oltre il nulla osta del Superiore, per ogni edizione soggetta a censura ecclesiastica a norma del can. 1385, § 1, è necessario l'imprimatur dell'Ordinario del luogo. Perciò le Costituzioni, art. 234, stabiliscono: «... Si editio expedita iudicetur, tunc censurae Ordinarii loci competenti subiicitur, servatis hac in re praescriptis iuris canonici».

Quale sia l'Ordinario competente per concedere l'imprimatur, è stabilito nel can. 1385, § 2.
In pratica teniamo le seguenti regole:
1. Se si accetta una nuova edizione, scritta da estranei, come regola generale si esiga che l'autore o il traduttore ottenga prima l'imprimatur dal proprio Vescovo.
2. Per tutte le altre edizioni, ogni casa ottenga l'imprimatur dall'Ordinario ove si trova la casa stessa; ma non si presenti alla Curia alcun libro per l'imprimatur, se prima non è stata fatta la revisione e non vi è il nulla osta del Superiore, secondo le regole sopra esposte.
3. Si tenga infine presente il can. 1392 § 1: «Approbatio textus originalis alicuius operis, neque eiusdem in aliam linguam translationibus neque aliis editionibus suffragatur; quare et translationes et novae editiones operis approbati nova approbatione communiri debent».

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Per concludere: Sia impegno di ognuno arrivare a una diligente e sempre più accurata osservanza di queste norme per la revisione delle nostre edizioni, allo scopo di migliorare, promuovere il compito della redazione; di rendere il nostro apostolato sempre più conforme alle Costituzioni, ai desideri della Chiesa, aderente ai bisogni delle anime.

Sac. Alberione

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