Il can. 510, e le Costituzioni, art. 340, prescrivono la relazione quinquennale alla Santa Sede. Secondo il nuovo formulario dato dalla Sacra Congregazione dei Religiosi,
riguardo alle pratiche di pietà si deve rispondere ai seguenti quesiti:
«Se i Superiori hanno cura che in tutte le case si facciano fedelmente e degnamente a norma delle Costituzioni, gli esercizi di pietà prescritti per ciascun giorno, settimana o anno, o in altri tempi determinati.
Se i Superiori hanno cura che tutti i religiosi:
a) Ogni anno facciano gli esercizi spirituali.
b) Ogni giorno assistano alla Messa se non sono legittimamente impediti.
c) Ogni giorno facciano la meditazione.
d) Attendano diligentemente alle altre pratiche di pietà prescritte dalle Costituzioni (c. 595, I).
Se i Superiori hanno cura che tutti i religiosi possano prendere parte alle pratiche comuni.
Se ai religiosi che non hanno preso parte alle pratiche comuni, perché impediti dalle proprie occupazioni o da altra giusta causa, o anche per abuso, i Superiori concedano il tempo perché possano comodamente e degnamente supplire alle pratiche obbligatorie.
Se i Superiori vigilano perché di fatto tutte queste pratiche vengano supplite.
Se nelle singole case sono stati deputati confessori a norma del can. 518, I.
Se i religiosi, salve le Costituzioni che prescrivono o consigliano la confessione presso determinati confessori in tempi stabiliti, a norma del can. 519 possono, salva la disciplina religiosa, liberamente presentarsi a confessori approvati dall'Ordinario del luogo, sebbene non siano tra i designati per la comunità.
Se i Superiori provvedono e prudentemente vigilano che tutti i religiosi, a norma del diritto comune (can. 595, I, 3) e delle Costituzioni (can. 519), si accostino al Sacramento della penitenza almeno una volta alla settimana.
Se, e quali abusi, che limitino la libertà di coscienza nei sudditi, sono stati ammessi da parte dei Superiori (can. 518, 3; 519).
Se i Superiori maggiori e i Visitatori hanno corretto questi abusi.
Se col pretesto della libertà di coscienza, da parte dei sudditi, la disciplina religiosa ne riceve danno, o ne sono venuti abusi; e se questi abusi, salva la libertà, dai Superiori e Visitatori sono stati corretti.
Se i Superiori, a norma del can. 595, 2-3, promuovono tra i sudditi la Comunione frequente e anche quotidiana, salva sempre la piena libertà a norma del diritto e delle istruzioni della Santa Sede.
Se i Superiori diligentemente provvedono a dare facilità di confessarsi prima della Comunione, e ai religiosi si dà il tempo conveniente per la preparazione e il ringraziamento».
***Alla fine di ogni anno, cominciando dal c. a. 1951, i Superiori mandino al Superiore generale una relazione, fatta con coscienza e compilata secondo il formulario che riportiamo in quarta pagina.
Prego i cari Superiori di essere oggettivi nelle risposte. Si tratta del massimo interesse dei singoli e di tutta la Congregazione; si tratta di cosa da cui tutto dipende.
Sac. Alberione.