Beato Giacomo Alberione

Opera Omnia

Effettua una ricerca

Ricerca Avanzata

Anno XXVI

S. PAOLO
OTTOBRE 1951
ROMA - Casa Generalizia

AVE MARIA, LIBER INCOMPREHENSUS, QUAE VERBUM ET FILIUM PATRIS MUNDO LEGENDUM EXHIBUISTI (S. EPIPHANIUS EP.)

Come facciamo le pratiche di pietà?

«Exerce teipsum ad pietatem
» (I Tim. IV,7)

L'anima è la vita per il corpo.
La pietà è la vita per il religioso.
La pietà è uno dei doni dello Spirito Santo. Esso produce nell'anima un affetto filiale a Dio e una tenera devozione alle Persone ed alle cose divine: e ci porta a compiere con santa premura i doveri religiosi.
Si ottiene ed accresce con le pratiche di pietà; mentre che esso è l'anima stessa di ogni esercizio di devozione.
Chi voglia godere un poco di felicità sopra la terra non trova di meglio che la pratica della pietà. S. Paolo dice: La pietà giova a tutto, avendo promesse della vita presente e futura: «Pietas autem ad omnia utilis est, promissionem habens vitae quae nunc est, et futurae» (I Tim., 4-8). La pace dell'anima, il gaudio della buona coscienza, la fortuna di sentirsi uniti ed amati da Dio, la benedizione divina sulle opere, sulle intraprese, sugli studi, sull'apostolato, la convinzione che Dio Padre, Gesù Cristo, Maria SS., S. Paolo sono con noi, la sicurezza del cielo... sono frutti della pietà. S. Paolo dice: Frutti dello spirito sono: la carità, il gaudio, la pace, la pazienza, la mansuetudine, la bontà, la fedeltà, la dolcezza, la temperanza...
Le nostre pratiche di pietà sono stabilite nelle Costituzioni: articoli 147, 153, 156. Si dividono in pratiche quotidiane, settimanali, mensili, annuali.
Lo spirito con cui si devono fare le nostre pratiche di pietà, è descritto negli articoli 154, 155, 157.
Art. 154: «La pietà venga specialmente e di continuo nutrita con lo studio di Gesù Cristo divino Maestro, che è Via, Verità e Vita; in modo che tutti sul suo divino esempio crescano in sapienza, grazia e virtù, venerando Dio con profonda religione in spirito e verità, e amandolo sinceramente con la mente, con la volontà, col cuore e con le opere».
Art. 155: «La sacra liturgia deve tenersi nel dovuto onore. I religiosi quindi procurino di comprenderne bene il senso, di imparare bene il canto gregoriano e le sacre cerimonie, e di compierle con amore, affinché da esse la pietà tragga grande alimento».
Art. 157: «Procurino i Superiori che i religiosi impediti ad intervenire a qualche esercizio da farsi in comune, suppliscano sollecitamente nel miglior modo possibile».

***

Si mandano la situazione economica, le edizioni dell'apostolato, la relazione sugli studi; facciamo dunque anche un esame-inventario delle pratiche di pietà.
~
Il can. 510, e le Costituzioni, art. 340, prescrivono la relazione quinquennale alla Santa Sede. Secondo il nuovo formulario dato dalla Sacra Congregazione dei Religiosi, riguardo alle pratiche di pietà si deve rispondere ai seguenti quesiti:
«Se i Superiori hanno cura che in tutte le case si facciano fedelmente e degnamente a norma delle Costituzioni, gli esercizi di pietà prescritti per ciascun giorno, settimana o anno, o in altri tempi determinati.
Se i Superiori hanno cura che tutti i religiosi:
a) Ogni anno facciano gli esercizi spirituali.
b) Ogni giorno assistano alla Messa se non sono legittimamente impediti.
c) Ogni giorno facciano la meditazione.
d) Attendano diligentemente alle altre pratiche di pietà prescritte dalle Costituzioni (c. 595, I).
Se i Superiori hanno cura che tutti i religiosi possano prendere parte alle pratiche comuni.
Se ai religiosi che non hanno preso parte alle pratiche comuni, perché impediti dalle proprie occupazioni o da altra giusta causa, o anche per abuso, i Superiori concedano il tempo perché possano comodamente e degnamente supplire alle pratiche obbligatorie.
Se i Superiori vigilano perché di fatto tutte queste pratiche vengano supplite.
Se nelle singole case sono stati deputati confessori a norma del can. 518, I.
Se i religiosi, salve le Costituzioni che prescrivono o consigliano la confessione presso determinati confessori in tempi stabiliti, a norma del can. 519 possono, salva la disciplina religiosa, liberamente presentarsi a confessori approvati dall'Ordinario del luogo, sebbene non siano tra i designati per la comunità.
Se i Superiori provvedono e prudentemente vigilano che tutti i religiosi, a norma del diritto comune (can. 595, I, 3) e delle Costituzioni (can. 519), si accostino al Sacramento della penitenza almeno una volta alla settimana.
Se, e quali abusi, che limitino la libertà di coscienza nei sudditi, sono stati ammessi da parte dei Superiori (can. 518, 3; 519).
Se i Superiori maggiori e i Visitatori hanno corretto questi abusi.
Se col pretesto della libertà di coscienza, da parte dei sudditi, la disciplina religiosa ne riceve danno, o ne sono venuti abusi; e se questi abusi, salva la libertà, dai Superiori e Visitatori sono stati corretti.
Se i Superiori, a norma del can. 595, 2-3, promuovono tra i sudditi la Comunione frequente e anche quotidiana, salva sempre la piena libertà a norma del diritto e delle istruzioni della Santa Sede.
Se i Superiori diligentemente provvedono a dare facilità di confessarsi prima della Comunione, e ai religiosi si dà il tempo conveniente per la preparazione e il ringraziamento».

***

Alla fine di ogni anno, cominciando dal c. a. 1951, i Superiori mandino al Superiore generale una relazione, fatta con coscienza e compilata secondo il formulario che riportiamo in quarta pagina.
Prego i cari Superiori di essere oggettivi nelle risposte. Si tratta del massimo interesse dei singoli e di tutta la Congregazione; si tratta di cosa da cui tutto dipende.

Sac. Alberione.

~