Beato Giacomo Alberione

Opera Omnia

Effettua una ricerca

Ricerca Avanzata

PER LE VACANZE

Si ricorda ai Superiori delle Case quanto dispone, a riguardo delle vacanze dei Religiosi, la Costituzione Apostolica «Sedes Sapientiae».
§ 6. - 1. Si fissano le vacanze o ferie in un periodo abbastanza conveniente secondo le regioni, e in sedi quanto più possibile adatte; durante questo periodo, sospendendo opportunamente gli studi, si ristorino bene le forze della mente e del corpo, evitando però che si affievolisca l'ardore della perfezione spirituale.
2. Il tempo che avanza al dovuto riposo sia impiegato dagli alunni nello studio privato delle scienze o lettere, o in scuole più leggere, sia per studiare qualche materia secondaria, sia per imparare lingue estere, sia per esercitare qualche arte, sia per fare qualche prima prova nell'apostolato.
3. Si disapprova l'uso di mandare gli alunni professi fuori della casa religiosa di vita comune. Nel caso che appaia opportuno concedere talora questo, a scopo di escursioni o per qualche altro motivo ragionevole, i Superiori devono sempre provvedere diligentemente alla disciplina religiosa degli alunni, con grave responsabilità della loro coscienza.
Per sempre meglio conformarci a queste direttive, si dispone:
1) I confratelli professi possono far visita alle loro famiglie per una settimana. Poi, tutti riuniti trascorreranno le vacanze, se è necessario, per turni, ma «insieme» in una casa a questo destinata dai Superiori. Per quelli che sono lontani, se non ci sono ragioni particolari, si recheranno in famiglia ogni due anni, con facoltà di trascorrervi l'intero periodo di riposo, per evitare strapazzi e spese.
2) Per il periodo delle vacanze si richiama tutti, Sacerdoti, chierici e discepoli, all'osservanza dell'articolo 12 delle nostre Costituzioni: «Tutti i religiosi vestano l'abito proprio della Società, sia dentro che fuori casa, a meno che non siano scusati da un grave motivo, e secondo il giudizio del Superiore Maggiore, o - in caso di urgente necessità - del Superiore locale».
3) I confratelli esteri, residenti in Italia, compiranno le loro vacanze con i fratelli della Casa in cui dimorano. A nessuno di essi è permesso, nel periodo estivo, di visitare l'Italia a scopo turistico, tanto meno di recarsi all'estero. Ultimati i corsi di studi e gli anni di formazione, prima di ritornare in Patria, i Superiori provvederanno perché essi visitino le case dell'Istituto in Italia.
4) Ricordiamo tutti che non si danno mai vacanze dai doveri della vita religiosa, dall'impegno della propria santificazione e dall'apostolato dell'esempio.
Le vacanze iniziano il 1° luglio e si chiudono con il 19 agosto. Il tempo di vacanze di cui può usufruire ogni religioso, è di 25 giorni.
Senza il permesso del Superiore Generale, è proibito recarsi in vacanza con la macchina; come è pure richiesto l'esplicito permesso del Superiore Generale per vacanze o viaggi all'estero.
Queste disposizioni valgono per tutta la Congregazione. Tuttavia, ogni Provinciale potrà fare quegli adattamenti che circostanze di tempo o di luogo richiedono.
~