Beato Giacomo Alberione

Opera Omnia

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PER I DISCEPOLI

Sono in ristampa le Costituzioni nel Noviziato di Albano, con le particolarità che riguardano i carissimi Discepoli. La Sacra Congregazione nel benignamente approvarle ha voluto segnare la data: 19 Marzo 1956, che ricorda la particolare festa dei Discepoli.
Nell'ultima visita alle Case dell'Istituto, il Primo Maestro ha raccolto il pensiero di tutti i Sacerdoti al riguardo; e per l'Italia è anche stata tenuta a Roma un'adunanza dei Superiori. Fu del tutto concorde.
L'Istituto, come stava nel pensiero originale, consta non di due classi, ma è concepito così: «Pia Societas a Sancto Paulo Ap. constat clericis et laicis, qui...». Da questo principio (Art. 6) dipendono le conseguenze ed applicazioni contenute negli articoli 8 - 50 - 89 - 276 - 290, ecc.
Nel primo Corso di Esercizi SS. le particolarità verranno spiegate.
In conseguenza:
a) I Discepoli e Sacerdoti sentendo la loro maggior intimità, coopereranno con maggior letizia e generosità, nello spirito, nell'apostolato, nella istruzione, nella povertà.
b) Più largo reclutamento delle vocazioni per i Discepoli.
c) Formazione spirituale, intellettuale, apostolica ed umano-religiosa degli Aspiranti Discepolini.
Ecco i miglioramenti:
Art. 6. Nelle prime tre righe togliere le parole «... duabus sodalium classibus...», e dire semplicemente: «Pia Societas a Sancto Paulo Apostolo constat clericis et laicis qui...».
Art. 8. Togliere le ultime sei righe, essendo provveduto in articoli successivi quanto ai diritti dei Discepoli e loro partecipazione alle opere di apostolato.
Sodales omnes eandem profitentur vitam religiosam, iisdem costitutionibus reguntur, iisdem gratiis spiritualibus et privilegiis fruuntur, atque operibus Societatis vacare debent sub ductu et moderamine Superiorum, quisque secundum suas aptitudines et conditionem ad normam art. 6.
Art. 50. Praeter immunitatem ab impedimentis in art. 18 recensitis, novitiatus ut validus sit peragi debet post completum decimum quintum aetatis annum, in ipsa domo novitiatus canonice erecta, per annum integrum ac continuum si agitur de novitiis clericis et per duos annos integros ac continuos si agitur de novitiis discipulis. Ad liceitatem autem, praeter immunitatem ab impedimentis in art. 19 recensitis, pro discipulis requiritur ut novitiatus incipiat post completum decimum septimum aetatis annum; a quo prescripto, in singulis casibus dispensare valet, gravi de causa, Moderator generalis de consensu Consilii sui.
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Art 89. Sopprimere il testo attuale e sostituirlo col seguente:
Tempus ad vocem activam et passivam fruendam, a prima professione in Societate emissa supputatur. Tamen:
a) Professi a votis temporariis omnes, item alumni clerici sacerdotio nondum aucti etsi perpetuo professi, carent voce activa et passiva.
b) Professi discipuli a votis perpetuis gaudent voce activa et passiva in electionibus sive delegatorum ad Capitulum provinciale sive delegatorum ad Capitulum generale; in electionibus autem quae fiunt in Capitulo generali gaudent tantum voce activa.
c) Sacerdotes professi a votis perpetuis voce activa et passiva fruntuur in omnibus electionibus ad normam constitutionum.
Art. ... Dopo l'art. 89, aggiungere:
Discipulis, emissa professione, transitus ad statum clericorum non conceditur. Alumnis clericis, etsi perpetuo professis, gravi de causa concedi potest transitus ad conditionem discipulorum; nec ad novitiatum iterum peragendum tunc tenentur.
Art. 276. Sopprimere.
Art. ... Dopo l'art. 280, aggiungere:
Moderator generalis de consensu Consilii sui, duos sodales discipulos a votis perpetuis deputat qui propriam operam seu cooperationem ipsi Moderatori eiusque Consilio qua consiliarii adiuncti afferant in iis quae ad rem oeconomicam et apostolatum quoad technicam artem et divulgationem pertinent. Iidem in domo generalitia vel alia viciniori commorari debent ut Consilii sessionibus in quibus agitur de re oeconomica ac de apostolatu quoad technicam artem et divulgationem intersint, propriam sententiam dicturi et suffragium una cum aliis Consiliariis ferentes.
Art. 290. Avendo i Discepoli voce attiva nel Capitolo generale, completare l'art. 290 nel modo seguente:
Sunt membra Capituli generalis:

1. Moderator generalis.
2. Quatuor Consiliarii generales, necnon duo sodales Discipuli de quibus in art. ... (280 bis).
3. Procurator generalis, Secretarius generalis et Oeconomus generalis.
4. Ex-Moderatores generales.
5. Superiores provinciales.
6. Superiores regionales ad normam art. 419.
7. Duo delegati, unus sacerdos et alter discipulus, pro singulis provinciis, ad normam art. 411 electi.
8. Duo delegati, unus sacerdos et alter discipulus, ad normam art. 409 electi, pro coetu domorum quae immediate a Moderatore generali dependent iuxta praescriptum art. 293.
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Art. 293. L'art. 293, viene così modificato:
Domus quae a Moderatore generali immediate dependent, relate ad electionem delegatorum ad Capitulum generale, unicum coetum efformant in quo vocem activam et passivam habent sacerdotes et discipuli a votis perpetuis. In electione horum delegatorum serventur normae in art. 409 statutae.
Art. ... Dopo l'art. 392, aggiungere:
Adsint etiam duo sodales discipuli a votis perpetuis, a Moderatore generali de consensu sui Consilii deputati, qui in domo provinciali vel alia viciniori commorentur et sessionibus Consilii in quibus agitur de re oeconomica et de apostolatu quoad technicam artem et divulgationem intersint, suam sententiam dicturi et suffragium una cum aliis consiliariis ferentes.
Art. 404. Avendo i discepoli voce attiva e passiva nel Capitolo provinciale, modificare l'art. 404:
Sunt membra Capituli provincialis:

1. Superior provincialis, quatuor consiliarii, oeconomus et secretarius, necnon duo sodales discipuli de quibus in art. ... (392 bis).
2. Superiores domorum.
3. Duo delegati, unus sacerdos et alter discipulus, pro qualibet maiori domo, ad normam art. 405-407 electi.
4. Duo delegati, unus sacerdos et alter discipulus pro quolibet coetu domorum minorum, iuxta art. 408-409 electi.

Art. 405. In electione delegatorum ad Capitulum provinciale vocem activam et passivam habent sacerdotes et discipuli a votis perpetuis.
Art. 406. In qualibet maiori domo, quae nempe constat duodecim saltem sodalibus professis, vocales ad electionem...
Art. 411. In electione delegatorum ad Capitulum generale, vocem activam habent omnes et soli sodales qui sunt membra Capituli provincialis ad normam art. 404; vocem passivam habent sacerdotes et discipuli a votis perpetuis qui ad provinciam pertinent.
Art. 440. In fine aggiungere:
... Praeterea Superior maior cum suo Consilio duos sodales discipulos deputabit qui sessionibus intersint cum agitur de re oeconomica et de apostolatu quoad tecnicam artem et divulgationem.
Il testo delle Costituzioni viene stampato in lingua latina. Si consiglia la traduzione nella lingua nazionale che, prima della stampa, dovrà essere mandata alla Casa Generalizia per la revisione.
Per ogni copia le Case che richiedono celebrano una Santa Messa
ad mentem del Primo Maestro.

Il Primo Maestro ringrazia tutti e tutte per gli auguri di S. Giuseppe.
S. Giuseppe ci ottenga pace, santità, letizia, fede !
Ricambia auguri per una Santa Pasqua!
Tenere presente:
Credo la risurrezione di Gesù Cristo.
Credo la risurrezione della carne.
Devo risorgere ad una vita nuova.
Il
REGINA COELI LAETARE risuoni in ogni cuore.

INTENZIONI

1) Per la casa degli Esercizi.
2) Per la organizzazione delle Province.
3) Per i nostri Discepoli.

ANNIVERSARI DEI FRATELLI DEFUNTI

26-4-1931 Ch. Bernardi Vittorio M. Stefano.
16-4-1934 Rossi Giuseppe M. Fr. Ignazio.
21-4-1935 Ch. Vanzo Giuseppe M. Saverio
11-4-1941 Ch. Petrucci Ortensio.
26-4-1941 D. Santacaterina Francesco.
12-4-1942 Ch. Banfo Sergio.
23-4-1954 Ch. Nov. Chalakal Ouseph.
27-4-1954 D. Demarie Vittorio M. Pancrazio.
27-4-1954 Fr. Fabio Salvatore.

INDULGENZA PLENARIA

29 Marzo - Giovedì Santo.
31 Marzo - Sabato Santo.
1 Aprile - Pasqua di Risurrezione.
25 Aprile - S. Marco Evangelista.
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Anno XXXI
SAN PAOLO

Maggio 1956
Casa Generalizia, Roma

AVE MARIA, LIBER INCOMPREHENSUS, QUAE VERBUM ET FILIUM PATRIS MUNDO LEGENDUM EXHIBUISTI (S. EPIPHANIUS EP.).

La bella data dei Discepoli

Delle molte lettere ed espressioni ricevute dai cari Discepoli e Sacerdoti dopo la pubblicazione dell'ultimo San Paolo è utile riportare la presente:
La Festa di San Giuseppe 1956, segna una data di grande importanza per la Pia Società San Paolo: i Discepoli del Divin Maestro, da semplici coadiutori del Sacerdozio Paolino nell'Apostolato delle Edizioni, entrano a far parte in larga misura nella direzione della nostra Congregazione, che si vede in tal modo inserita nella Chiesa secondo una più stretta aderenza al momento storico in cui viviamo.
Un autentico passo innanzi, un vero progresso per le possibilità di sviluppo e di Apostolato, le cui dimensioni verranno sempre più messe in evidenza dal tempo.
Senza voler nulla aggiungere alla lettera ed allo spirito delle modifiche e integrazioni apportate alle Costituzioni, non sembra inutile mettere in risalto ciò che, ad un primo esame, emerge come elemento di notevole peso e che può esser così formulato: la nuova posizione giuridica dei Discepoli, se da un lato è indice della maturità da essi raggiunta, per cui d'ora innanzi potranno dare il loro contributo di idee, oltre che di opere, al progresso della Congregazione, dall'altro impone loro il dovere di prendere profondamente coscienza della propria Vocazione, con l'impegno di elevarsi sempre più, spiritualmente ed intellettualmente.
Nel 1953, un gruppo di Discepoli più anziani, si rendeva interprete presso il Primo Maestro di uno stato di disagio, assai diffuso, per una inadeguata aderenza delle Costituzioni con le responsabilità che l'Apostolato delle Edizioni assegnava loro. Al disopra di ogni meschina rivalità era la maturità sociale e quella giusta valorizzazione della personalità che andavano sviluppandosi dal germe della loro vocazione paolina e che coincidevano e-sattamente con il pensiero che fin dall'inizio ebbe dei Discepoli il Primo Maestro.
La filiale fiducia nel loro Padre e le umili richieste da Lui presentate alla suprema Autorità Ecclesiastica, hanno trovato nella data del 19 Marzo 1956 la piena rispondenza.
Sarebbe una grave mancanza verso Dio e verso i Superiori, se non sapessimo valutare esattamente questa tappa del nostro cammino.
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È doveroso ringraziare Dio ed il Primo Maestro per quanto concesso a noi, alla nostra Vocazione di Discepoli ed al nostro Apostolato. Dobbiamo pregare il Signore affinché ci renda sensibili agli impegni che abbiamo e ci illumini a capire sempre meglio la via maestra dell'umiltà e del distacco.
Noi desideriamo ovviamente quell'unità che è espressa dalla carità e non la confusione delle attribuzioni e dei compiti. Tutti e ciascuno siamo interessati a salvaguardare i grandi valori espressi dal Sacerdozio, perciò tanto più alto sarà il concetto, l'amore ed il rispetto per Esso, tanto più ci sentiremo valorizzati nella nostra Vocazione. Il nostro Apostolato senza il Sacerdote non avrebbe senso. Sia detto questo di passaggio perché la cosa si considera come acquisita e l'insistere su questo punto accrediterebbe la persuasione che ci sia qualcuno che la pensa diversamente.
C'è fondata ragione di credere e di sperare che prevarrà sempre l'atteggiamento buono e retto di chi si lascia condurre dallo Spirito di Dio, più che da quello della propria vanità o vedute troppo umane, perciò è lecito guardare al futuro con grande fiducia.
Nel "San Paolo" del 19 marzo u. s., il Primo Maestro ha sinteticamente indicato alcune conseguenze delle modifiche alle Costituzioni. Le ripetiamo in forma di augurio e come espressione del nostro voto più sentito per tutti e per ognuno: «... I Discepoli e Sacerdoti sentendo la loro mag-giore intimità, coopereranno con maggior letizia e generosità, nello spirito, nell'apostolato, nella istruzione, nella povertà». Necessità quindi di attua re «Più largo reclutamento delle vocazioni per i Discepoli» e rendere più impegnata la «Formazione spirituale, intellettuale, apostolica ed umano-religiosa degli Aspiranti Discepolini».
Le premesse sono state poste. A noi farle fruttificare.
Ne siamo responsabili davanti a Dio e davanti alla Congregazione.
Ci aiuti come sempre, anche in questo, la nostra cara Regina degli Apostoli.

Fr. Paolo Grossetti


In seguito a quanto è stato stabilito in data 19 marzo, anno corrente, nel decreto della Sacra Congregazione dei Religiosi sono stati eletti quali Consiglieri aggiunti secondo l'articolo 284 delle Costituzioni: Fra Paolo Grossetti e Fra Candido Turbiani.
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