Beato Giacomo Alberione

Opera Omnia

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FACOLTÀ DI CONFESSARE

Rispondiamo in breve ad alcune domande;
l.o D. I nostri Sacerdoti, la facoltà di confessare devono sempre chiederla all'Ordinario del luogo, anche per confessare i nostri, nelle nostre case?
R. Sì, tutti, anche i Superiori, a norma del can. 874, § 1.
2.o D. Trovandosi fuori della Diocesi in cui si ha la giurisdizione per le confessioni, si possono confessare i fedeli che casualmente lo richiedessero, o i nostri nella casa in cui si è ospiti?
R. No; ma si richiede la facoltà concessa dall'Ordinario del luogo ove casualmente ci si trova o si è ospiti, sempre a norma del can. 874, § 1; si fa eccezione solo per il caso di cui al can. 882.
3.o D. I nostri Sacerdoti, fuori della Diocesi in cui hanno giurisdizione, possono confessare i loro sudditi per es. i Chierici, i Discepoli, gli Aspiranti, che li accompagnano in viaggio?
R. No; perché nessuno di noi, neppure i Superiori maggiori, hanno potestà ordinaria di confessare, ma solo potestà delegata, non essendo la Pia Società San Paolo una Religione esente. Cfr. il can. 873 e 881, § 2.
4.o D. I Superiori, in qualche caso, particolare, ai Sacerdoti che si trovino di passaggio nella casa, possono almeno concedere o subdelegare la facoltà di confessare per es. i giovani, i Chierici della casa di cui sono Superiori?
R. No, eccetto che l'Ordinario del luogo avesse concesso espressamente la facoltà di subdelegare, come qualche volta avviene.
5.o D. I Sacerdoti novelli quando vanno per la prima Messa al proprio paese, o altrove, possono confessare?
R. Come ogni altro Sacerdote hanno bisogno della giurisdizione dall'Ordinario del luogo; questa facoltà però non la chiedano, né come regola generale, devono usarla anche se venisse loro data spontaneamente, senza avere pure la licenza del proprio Superiore, come per tutti i Religiosi prescrive il medesimo can. 874, § 1.
6.o D. I Sacerdoti che si trovano di passaggio nelle Case delle Suore, possono confessare la Comunità o almeno qualche Suora che occasionalmente lo richiedesse?
R. Se non si ha dall'Ordinario del luogo la giurisdizione speciale richiesta per le Religiose dal can. 876, nessuno dei nostri Sacerdoti, neppure i Superiori, hanno facoltà di ricevere le Confessioni della Comunità intera, per sostituire per es. il Confessore ordinario impedito; parimenti nessuno può ascoltare la confessione occasionale di qualche Suora che in particolare lo richiedesse, se il Sacerdote non è approvato dall'Ordinario del luogo almeno per le confessioni dei fedeli utriusque sexus. - Oltre quanto sopra detto per le confessioni in genere, si vedano al riguardo i can. 876 e 522.
7.o D. Nelle città ove sono i nostri, se vi sono anche le nostre Suore, i Sacerdoti della Pia Società San Paolo, possono confessare le Suore come Confessori ordinari, straordinari, supplementari, per il fatto stesso che avessero regolare facoltà di confessare i fedeli utriusque sexus?
R. No; ma si richiede una speciale autorizzazione dell'Ordinario del luogo, il quale solo può concederla, ai nostri o altri, a norma dei can. 876, 520, 521; salvo quanto stabilisce il can. 522 e 523.
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